Il presupposto per l’applicazione dell’IMU è il medesimo di quello previsto dall’ICI. In merito, infatti, il comma 2, art. 13, D.L. n. 201/2011 prevede che “l‘imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504”.
Visto il richiamo espresso del D.L. n. 201/2011, ai fini IMU, è opportuno osservare che, in merito all’ambito soggettivo, le disposizioni normative, la prassi e la giurisprudenza possono senz’altro essere prese a prestito. È necessario, tuttavia, definire il quadro di riferimento circa il possesso di un bene e i casi particolari a cui, nel corso di questi anni, l’Amministrazione finanziaria ha dato risposta.
Perché sorga l’obbligo di pagare l’imposta in esame, è necessario che il rapporto che lega il soggetto all’immobile sia “qualificato”, riconducibile, quindi, alla proprietà, all’usufrutto o ad altro reale di godimento, o a un’altra situazione giuridica specificamente stabilita dalla legge, come nel caso di locazione finanziarie o concessione di beni demaniali.
Nel caso di locazione finanziaria, si ricorda che, ai fini IMU, l’art. 9, d.lgs. n. 23/2011, richiamato dal D.L. n. 201/2011, stabilisce che è soggetto passivo dell’IMU il locatario. Tale soggettività, inoltre, si riflette sia per ciò che riguarda gli immobili da costruire che quelli costruiti e che tale soggettività decorre dalla dati di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso.
Nel caso di concessione di aree demaniali, inoltre, il sopra richiamato art.9 stabilisce che soggetto passivo è il concessionario.
Si ricorda che, in base alle precisazioni della risoluzione n. 1/DPF del 6 marzo 2003, nel caso di concessione di fabbricati esistenti sull’area demaniale, il soggetto passivo dell’ICI (e per le medesime ragioni dell’IMU) è il concessionario perché in tal caso non può parlarsi di locazione e, quindi, di un rapporto di natura obbligatoria da cui scaturirebbe una semplice detenzione del bene oggetto della concessione.
Al riguardo, infatti, la stessa Corte di Cassazione ha costantemente affermato che i negozi relativi all’utilizzazione dei beni facenti parte del demanio pubblico “non possono… dar luogo che ad atti di concessione in godimento temporaneo”.
Nel caso, infine, di concessione del diritto di superficie, secondo la suddetta risoluzione del Dipartimento delle finanze, soggetto passivo rimane il concessionario, perché rimane proprietario superficiario, ovvero dei diritto di realizzare una costruzione su un’area che potrebbe anche alienare o sulla quale può costituire diritti reali.
La subconcessione è un contratto, da effettuarsi con atto pubblico, che prevede che chi ha la concessione di un bene o di un diritto sia concedente di tutto o parte di esso nei confronti di terzi. Si è perciò in presenza di una subconcessione, quando il bene è concesso in godimento ad un terzo allo scopo che lo utilizzi per svolgere un’attività compresa tra quelle che il concessionario avrebbe altrimenti svolto lui direttamente, (CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Sentenza 17 gennaio 2007, n. 972).
Qualora il rapporto oggetto del quesito in questione si inquadri nella fattispecie descritta può condividersi l’impostazione rappresentata. Tale orientamento è stato anche condiviso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma con la Sentenza n. 498/01/2011 del 23/12/2011. In tale sentenza si è precisato espressamente che “che se è vero che l’art. 18 c. 3 della I. n. 388/2000 – che per costante giurisprudenza dei giudici di legittimità non ha efficacia retroattiva – ha espressamente indicato tra i soggetti passivi dell’ici i concessionari di aree demaniali è altrettanto vero che tale norma non indica in capo a chi debba essere attribuita la soggettività passiva nel caso di subconcessione di aree demaniali. Tuttavia solo tale carenza non autorizza sic et simpliciter ad individuare nel concessionario il soggetto passivo dell’ICI dovendosi procedere ad un esame più approfondito qualora, si sia in presenza di un rapporto di subconcessione. Al riguardo si deve rilevare che io stesso Dipartimento per le politiche fiscali nella risoluzione n.1/DPF del 6.3.03 ha affermato sia che con il citato art. 18 il legislatore ha riconosciuto la soggettività passiva al concessionario di aree demaniali prescindendo da ogni considerazione in ordine alle modalità con cui si verifica in concreto il possesso del bene (“infatti, cosi come è avvenuto in passato con il locatario finanziario, è stata privilegiata la funzione di godimento del bene che costituisce una delle caratteristiche del rapporto concessorio”) sia che il diritto nascente dalla concessione non è assimilabile ad un contratto di locazione richiamando al riguardo le decisioni della Cassazione, secondo cui i negozi relativi all’utilizzazione di beni demaniali sono incompatibili con la disciplina legale propria delle locazioni di immobili urbani (“ciò in quanto con il contratto di locazione si verifica un semplice rapporto di scambio a fronte di un corrispettivo per il godimento dato ad altri del proprio bene mentre nella concessione è sempre presente e preminente l’interesse pubblico sul quale si basa il provvedimento stesso).
E allora, se si deve aver riguardo a chi effettivamente gode del bene assoggettabile ad ici, non può non concludersi, a prescindere dalla qualificazione giuridica dei rapporti tra concessionario e subconcessionario, che tale soggetto sia da individuarsi nel subconcessionario il quale, limitatamente al bene subconcesso, ha il più ampio potere di godimento e di fruizione, subentrando in gran parte dei diritti e doveri del concessionario, soprattutto in relazione al bene oggetto della subconcessione , ed è titolare di una situazione disciplinata dall,art. 3 del d.lgs. n. 504/92 idonea, come ha ritenuto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 111/97, ad individuare coloro che avendo il godimento diretto del bene usufruiscono con immediatezza dei servizi comunali ristorati dall’ICI. Né appare sostenibile pervenire ad una diversa conclusione dalla mera costatazione che il subconcessionario versa un corrispettivo al concessionario, poiché anche il locatario finanziario o l’usufruttuario versano un corrispettivo eppure il legislatore li ha ritenuti soggetti passivi dell’ICI”.