Il comma 739 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016 (L.28/12/2015 n.208) ha fatto chiarezza con una norma di interpretazione autentica, come previsto dallo statuto del contribuente, riguardo all’efficacia dell’articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012 n.83 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui ha abrogato l’articolo 11, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà per i comuni di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità. Il citato comma recita espressamente che tale norma “si interpreta nel senso che l’abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano gia’ avvalsi di tale facolta’ prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012.
Ricordiamo che l’art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, come modificato dall’art.30, comma 17, della Legge n.488/1999, aveva previsto che i Comuni potessero aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni previste dal D.Lgs 507/1993:
fino ad un massimo del 20% a decorrere dal 1° gennaio 1998
fino ad un massimo del 50% per le sole superfici superiori al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2000
Il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 aveva poi modificato le tariffe d’imposta per l’effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all’art. 12, comma 1, del D.Lgs 507/1993 ed i comuni avevano potuto continuare ad avvalersi della norma vigente sino alla sua abrogazione per deliberare i suddetti aumenti tariffari. Infatti il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011, aveva previsto lo sblocco generalizzato delle aliquote opzionali relative a tutti i tributi comunali e l’art. 4 comma 4 del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 44/2012, aveva abrogato l’art. 77-bis comma 30 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 e l’art. 1, comma 123, della Legge 220/2010, consentendo in tal modo agli Enti Locali di procedere ad eventuali aumenti tariffari dei tributi di competenza fino ad allora sospesi fino all’attuazione del federalismo fiscale.
Fino quindi all’emanazione del citato D.L. 83/2012, nel periodo di tempo tra il 1998 e il 2011, molti comuni hanno provveduto a deliberare i suddetti aumenti delle tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità. A seguito dell’abrogazione della norma suddetta si erano aperti svariati contenziosi con i quali i contribuenti ritenevano che la norma abrogativa dovesse avere efficacia ex tunc con la conseguenza di rendere vani ed illegittimi gli aumenti tariffari deliberati dai comuni relativamente al D.Lgs 507/1993 precedentemente alla emanazione della norma abrogativa per numerosi anni di imposta.
Ad avviso di che scrive non vi sarebbe stata la necessità di emanare una norma di interpretazione autentica per definire la suddetta questione. Infatti, nel nostro ordinamento è principio incontestabile che l’abrogazione sia l’istituto mediante il quale il legislatore determina la cessazione ex nunc (non retroattiva) dell’efficacia di una norma giuridica e di come essa si distingua dall’annullamento che priva retroattivamente di efficacia una norma (ex tunc). Il citato art. 23 comma 7 del D.L. 2 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 con molta chiarezza fa riferimento al concetto di abrogazione specificando che “dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge….”
Non vi era quindi necessità di ribadire che l’efficacia della norma abrogativa doveva avere riferimento ad un periodo successivo all’entrata in vigore della stessa.
La necessità dell’interpretazione autentica sorprende altresì per il fatto che la stessa ai sensi dell’art. 1 della L.212/2000 “può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica” e non si ravvisa in questo caso l’eccezionalità della rappresentata questione.
Va comunque condiviso positivamente che la suddetta norma interviene comunque per definire un contenzioso pendente e a dare certezza alle deliberazioni emanate da tutte le Amministrazioni Locali che si sono avvalse della facoltà di legge relativa all’aumento dell’Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni tenendo altresì conto del fatto che tali tariffe una volta deliberate, qualora non modificate, ai sensi dell’art. 1 comma 169 della L.296/2006 si debbono intendere prorogate di anno in anno, coinvolgendo quindi periodi di tempo notevolmente lunghi.