L’imposta di soggiorno è stata istituita dall’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14 maggio 2011 (federalismo fiscale municipale) e prevede che i comuni capoluoghi di Provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni incusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e, con regolamento comunale, è dettata la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno. Con Legge regionale 12/12/2011, n. 30, art. 32, in attuazione a quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del D.Lgs 23/11 (che prevede come nelle regioni a statuto speciale le modalità di applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali istituite con il D.Lgs 23/11 siano stabilite dalle predette autonomie speciali in conformità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione) la Regione Val d’Aosta stabiliva che a decorrere dal 2012 i Comuni valdostani possono istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio,
Le modalità di attuazione dell’imposta in questione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, adottata di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.
A titolo di esempio, si richiama l’attenzione sul Regolamento per l’attuazione dell’imposta di soggiorno del Comune di Ayas: vi è un primo regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 dell’08.04.2013 (avente efficacia dal 1° gennaio 2013) ed un secondo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 22.04.2014 (avente efficacia dal 1° gennaio 2014).
In primo luogo appare evidente come antecedentemente al 01/01/13 non sia possibile applicare nessuna imposta di soggiorno.
Tanto premesso, entrambi i regolamenti stabiliscono che:
Soggetto passivo dell’imposta di soggiorno è colui che alloggia, o che sosta alla guida di autocaravan, nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale (art. 2);
I soggetti che presentano le dichiarazioni ed effettuano i versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo sono individuati nei gestori delle strutture ricettive (art. 4);
I gestori delle strutture ricettive presentano una dichiarazione, redatta utilizzando il modello tipo messo a disposizione dal Comune, predisposto dal Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta nell’ambito del progetto “Fines modulistica per gli uffici”, contenente il numero delle presenze rilevate ai fini ISTAT, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle esenzioni e l’imposta totale incassata, secondo determinate scadenze (art. 8).
Infine, l’art. 10 reca le sanzioni amministrative per le violazioni alle disposizioni applicative dell’imposta di soggiorno.
Queste sono punite con le sanzioni amministrative tributarie previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni dell’art. 10 in esame:
Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 d.lgs. 471/1997 (il quale stabilisce che, per ciò che qui interessa, chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, il pagamento di un tributo è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato);
per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all’articolo 8, comma 1, del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a 500, ai sensi dell’articolo 7 bis d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della l. 24 novembre 1981 n. 689.
Si rammenta, come ritenuto da ultimo dal TAR VENETO, con la sentenza n. 001141/2016 che, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa (TAR Veneto sent. 653/2012, 1165/2012, 1283/2012 e 141/2013, TAR Toscana sent. 200/2013, TAR Calabria sent. 1694/2011), i gestori delle strutture ricettive non sono sostituti d’imposta né responsabili d’imposta. In caso di omesso versamento dell’imposta di soggiorno i relativi importi possono essere accertati e riscossi dal Comune solo nei confronti dell’ospite: unico soggetto passivo del tributo è colui che pernotta nelle strutture ricettive e nessuna responsabilità fiscale ricade sugli albergatori.
Il gestore della struttura ricettiva è estraneo al rapporto d’imposta e risulta gravato solo da obblighi strumentali: obblighi dichiarativi (es. obbligo di dichiarare periodicamente il numero di pernottamenti imponibili), obbligo di riversare al Comune le somme pagate dall’ospite a titolo d’imposta, obbligo di segnalare i clienti che non hanno versato il tributo, etc. (ai gestori sono affidati “soltanto adempimenti strumentali all’esazione del tributo, distinti dall’obbligazione tributaria”, …”adempimenti di carattere complementare, non eccessivamente onerosi o complessi: cfr. TAR Veneto sent. 1165/2012).
Emerge quindi come soggetto passivo dell’imposta di soggiorno è colui che alloggia e, qualora il Comune non conosca il nominativo di chi abbia soggiornato nel territorio comunale (non essendo noto neppure il numero di detti soggetti), si rileva come non sia possibile nessun accertamento per omesso pagamento del tributo in discussione, accertamento che dovrebbe essere riferito ai singoli utenti delle strutture che non hanno versato il tributo.
Inoltre, a fronte del fatto che specificamente il regolamento (in entrambe le versioni) prevede l’obbligo per i gestori delle strutture ricettive di presentare una dichiarazione contenente il numero delle presenze rilevate ai fini ISTAT, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle esenzioni e l’imposta totale incassata, e che il Comune dichiara di non possedere il numero delle presenze, si potrebbe dedurre che i gestori non abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’art. 8 del Regolamento rimettendo dichiarazioni incomplete o non rimettendole affatto.
Così fosse, il Comune mentre non potrà basarsi su calcoli presuntivi per determinare il numero di coloro che hanno alloggiato e pagato l’imposta – presupposto della debenza dell’imposta, così come indicato ex art 4 4 del D.Lgs. n. 23 del 14 maggio 2011 è il fatto che il soggetto passivo abbia alloggiato nelle strutture ricettive, il tributo non è assolutamente legato alle potenzialità recettive del comune – ma avrà titolo per irrogare le sanzioni di cui all’art. 10 c. 3 del Regolamento.
Laddove infine i gestori, dopo aver richiesto a chi alloggiava nella struttura l’imposta di soggiorno, non l’avessero interamente riversata al Comune nei termini stabiliti dal Regolamento, il Comune avrà titolo per richiedere il riversamento rammentando come i gestori potrebbero incorrere in sanzioni penali (reato di peculato per appropriazione di denaro pubblico, spettante ad una pubblica amministrazione).
Si rammenta che secondo la giurisprudenza della Corte dei Conti i gestori delle strutture ricettive, relativamente alla riscossione dell’imposta di soggiorno, possano essere considerati agenti contabili di fatto (Corte Conti sez. reg. contr. Veneto, Delib. 19/2012/PAR) “…stante che il maneggio e la custodia di denaro o di valori di pertinenza dell’erario pubblico, anche al di fuori di una legittima investitura, implica comunque l’assunzione della qualifica di agente contabile e l’assoggettamento alla relativa disciplina da parte di chi li svolge… In questo senso l’attuato maneggio genera ex sé l’imprescindibile obbligo dell’agente a rendere giudiziale ragione della gestione, attraverso la presentazione di un documento contabile che dia contezza della stessa e delle sue risultanze (Corte dei conti, Sez. I, sent. n 216/2008, Sezione Giurisdizionale Lazio, sent n. 1784/2002, Sezione Giurisdizionale Lombardia sent. n. 153/2007, Sezione Giurisdizionale Campania sent. n. 3876/2007)”.