Nella casistica della giurisprudenza tributaria, è capitato d’imbattersi in atti di irrogazione della c.d. “sanzione collegata al tributo cui si riferisce”.
Come tali s’intendono le sanzioni per omessa/infedele denuncia o quelle di cui all’art. 13 D.Lgs. 472/97 comminate per l’omesso o parziale o tardivo versamento dei tributi erariali e locali.
Originariamente, la sanzione “collegata al tributo” veniva comminata con un atto distinto dall’accertamento vero e proprio con cui s’intimava il pagamento del tributo attualizzato con gli interessi. Successivamente, il D.Lgs. 472/97 concesse agli enti impositori la facoltà di irrogare la sanzione tributaria, senza previa contestazione, con atto contestuale all’avviso di accertamento o con l’iscrizione a ruolo nei casi di cui all’art. 36-bis D.P.R. n. 602/73 ed all’art. 54-bis D.P.R. n. 633/72.
Tuttavia, nella nuova formulazione dell’art. 17 D.Lgs. 472/97, effettuata dal D.L. n. 98/2011 in vigore dal 29/04/2012, è stato perentoriamente disposto che le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, a pena di nullità. Pertanto, in ossequio alla disposizione legilativa, è nulla la sanzione non inserita nell’avviso di accertamento o nella cartella di liquidazione a seguito controllo automatizzato.
Come chiaramente specificato nella C.M. 05/08/2011 n. 41/E, con il D.L. n. 98/2011 vi è stato un:
“superamento del doppio binario basato sulla previgente possibilità di irrogazione immediata o mediante separato atto”. Dunque, la Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia Entrate ha precisato che “Con la modifica introdotta dalla lettera b) nel comma 1 dell’articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l’irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, contestualmente all’avviso di accertamento o di rettifica, non è più rimessa alla facoltà dell’ufficio, ma diventa procedimento ordinario e obbligatorio” .
Anche la giurisprudenza, nei rari casi in cui l’Ufficio non si è attenuto al dettato legislativo ed alla circolare esplicativa, ha censurato l’atto con cui la “sanzione collegata al tributo” è stata comminata con atto separato (CTP Ragusa n. 661/4/2014 e, recentemente, CTP Latina n. 1552/03/2016).