Un contribuente ha resistito al ricorso per Cassazione proposto da ROMA CAPITALE avverso la sentenza della CTR del Lazio relativa ad AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI 2007/2008 per l’assoggettabilità ad imposta di un’area che il contribuente aveva ritenuto esclusa perché asservita al vincolo pertinenziale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere a-b) del decr. legisl. n. 504/1992.
La Suprema Corte, con l’Ordinanza della SEZ. VI CIVILE n. 18323/2017, pubblicata il 25 luglio 2017, ha ritenuto infondato il ricorso di ROMA CAPITALE, uniformandosi all’orientamento secondo cui
“in tema di ICI, l’art. 2 del decr. legisl. n.504/1992, che esclude l’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l’attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un’altra, senza che rilevi l’intervenuto frazionamento dell’area posta a servizio dell’edificio, avente esclusivo rilievo formale” per cui la sopravvenuta modifica catastale assume valore solo formale, anche se rimane a carico del contribuente l’onere di provare la presenza in concreto dei presupposti sui quali si fonda la qualità di pertinenza”.
Nel caso di specie, la stessa Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata ha approfondito in maniera precisa la sussistenza soggettiva ed oggettiva del vincolo pertinenziale e la sua tendenziale durevolezza. senza una gravosa modifica dello stato dei luoghi e senza che l’ente impositore abbia contestato la oggettività fattuale del predetto vincolo, non riconoscendolo ai fini della esenzione, solo per motivi formali, consistenti nella mancanza di apposita dichiarazione ICI. Tale motivazione ha condotto a superare l’obbligo della dichiarazione ed a rigettare il ricorso.