A stabilirlo è l’art. 1 comma 21 della legge di stabilità per il 2016 (L. 28 dicembre 2015 n. 208) che rivede, a partire dal 1° gennaio 2016, i criteri per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale. La novella è di particolare importanza perché smentisce quello che sino ad ora pareva un orientamento consolidato sia della prassi (nota dell’Agenzia del Territorio n. 31892 del 22 giugno 2012 secondo cui andavano ricompresi nella determinazione della rendita catastale “i pannelli fotovoltaici, in quanto ne determinano il carattere sostanziale di centrale elettrica e, quindi, di opificio” perché “ai fini dell’obbligo si accatastamento e della determinazione della rendita catastale di un impianto fotovoltaico … i criteri su indicati utili ai fini dell’individuazione dell’unità immobiliare oggetto di censimento catastale, si devono inderogabilmente applicare ad ogni immobile, comprendendo anche ogni altra parte che concorra alla sua autonomia funzionale e reddituale”) che dalla giurisprudenza (Cass. n. 16824 del 21 luglio 2006 e Corte Costituzionale n. 162 del 20 maggio 2008 secondo cui “tutte quelle componenti che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare ad una unità immobiliare una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, sono da considerare elementi idonei a descrivere l’unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale”).
La legge di stabilità poi, ai commi 22 e 23, prevede anche la possibilità, in capo agli intestatari catastali, di procedere alla rettifica delle rendite già attribuite con effetto retroattivo fino al 1° gennaio 2016, rilevante proprio per quelli immobili su cui insorgono impianti fotovoltaici.
L’art. 1 comma 21 citato trae spunto dalla considerazione che – si ricorda che per l’Agenzia del territorio le unità immobiliari sono quelle “ogni fabbricato, porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta secondo l’uso locale un cespite indipendente” – le installazioni fotovoltaiche architettonicamente integrate o parzialmente integrate nel manufatto (es. pannelli costituenti il tetto o posati sopra la copertura) già per la citata Nota andavano accatastate come unità autonome solo al superamento di un determinato incremento del valore capitale (pari al 15% del valore stesso) mentre “non hanno autonoma rilevanza catastale e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari le porzioni di immobili ospitano gli impianti di produzione di energia di modesta entità in termini dimensionali e di potenza quali ad esempio, quelli destinati prevalentemente ai consumi domestici delle abitazioni” e per tale ragione andavano esclusi dalla determinazione della rendita in quanto impianti funzionali al processo produttivo di generazione di energia elettrica.