I comproprietari di un terreno ricompreso fra i terreni agricoli nel Piano Regolatore Generale del Comune fino all’anno 2003, e dal 2004 nella destinazione ad insediamenti residenziali nell’ambito del nuovo Paino strutturale comunale, hanno impugnato gli ACCERTAMENTI ICI per gli anni 2004/2009, accolti dalla CTP e dalla CTR sul rilievo che l’area non era utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico in quanto la Legge Regionale Emilia Romagna n. 20/2000 prevedeva che lo strumento di pianificazione generale non attribuiva la potestà edificatoria alle aree in assenza dell’inserimento ne piano operativo comunale.
Nel ricorso per Cassazione il Comune ha sostenuto la erronea interpretazione della CTR che ha applicato la Legge Regionale n. 20/2000 nel testo modificato dalla L.R. n. 6/2009, entrata in vigore nel luglio 2009, priva quindi di efficacia retroattiva, ed ha inoltre denunciato la violazione di legge in quanto la CTR non ha tenuto conto del contenuto dell’art. 2 del d.lgs. n.504/1992 il quale intende per aree fabbricabili quelle utilizzabili a tale scopo in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche per effetto dell0art. 36 del D.L. n.223/2006 che ha interpretato la norma nel senso che un’area è da considerare fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale del Comune indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi dello stesso.
La Cassazione, con la sentenza n. 2107/2017 pubblicata il 27 gennaio 2017, ritenendo per ragioni di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio di esaminare il secondo motivo, si è uniformata all’orientamento delle SS.UU. (sent. N. 25506/2006), ed ha osservato come nel caso di specie il terreno sia da considerarsi edificabile, e quindi sottoponibile a stima secondo il valore venale di mercato ex art. 5, comma 5, del d.lgs. n.504/1992, per il solo fatto dell’inserimento nello strumento generale di pianificazione, a nulla rilevando l’assenza del piano particolareggiato di attuazione “ il quale incide sul mero IUS EDIFICANDI , mentre la natura edificabile del terreno consegue all’approvazione dello strumento generale di pianificazione”.
Di conseguenza, il ricorso del Comune è stato accolto e la decisione impugnata rinviata alla CTR dell’Emilia Romagna in diversa composizione.