Ancora al vaglio della Giustizia Amministrativa il tema della gestione delle entrate locali in relazione alla iscrizione nell’Albo del MEF dei soggetti che svolgono attività di supporto.
Il TAR del LAZIO – SEZIONE SECONDA, con la sentenza n. 06956/2017, è intervenuto a decidere sul ricorso proposto dall’ANACAP (Associazione dei soggetti iscritti nell’Albo) avverso il BANDO CONSIP per l’abilitazione al Mercato Elettronico della P.A. avente ad oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L’ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI. L’art. 2 del Capitolato annesso al Bando indica i requisiti per l’abilitazione e tra questi non prevede la “iscrizione nell’Albo di cui agli articoli 52 e 53 del D.Lgs. n. 446/1997”.
L’ANACAP ha sostenuto la necessità della previsione della suddetta iscrizione in relazione alle delicate funzioni di rilevanza pubblicistica a cui afferiscono i servizi di supporto in questione, non ritenendosi sufficiente la semplice iscrizione alla Camera di Commercio ed il possesso della licenza ex art. 115 del TULPS per il recupero stragiudiziale.
Il TAR ha richiamato le proprie precedenti sentenze n. 5470/2016 e n. 4649/2016 le quali, su analoghe questioni, hanno dichiarato che con il servizio in oggetto viene richiesto al fornitore di rendere solo ed esclusivamente attività di mero supporto, senza alcuna attività di recupero delle somme, né alcuna amministrazione di danaro pubblico, per cui la pretesa del possesso del requisito della iscrizione limiterebbe eccessivamente la concorrenza in favore degli operatori iscritti, anche in relazione al fatto che la iscrizione è condizionata dal possesso di elevati requisiti finanziari stabiliti nell’art. 6 del D.M. n.289/2000.
Il Collegio ha ritenuto inoltre che la prescrizione contenuta nel BANDO CONSIP circa la iscrizione nel registro della Camera di Commercio ed il possesso della licenza ex art. 115 del R.D. n.773/1931 (TULPS) per il recupero stragiudiziale, non sono da considerare manifestamente illogiche, né in contrasto con le esigenze di professionalità e di idoneità che devono presiedere il corretto svolgimento delle attività in questione. Peraltro
“il bando costituisce uno strumento di accesso al mercato elettronico della p.a., mentre sono le singole amministrazioni, in sede di generazione delle richieste di offerta, ad individuare il soggetto più confacente alle proprie esigenze”.
Per le suesposte considerazioni il ricorso dell’ANACAP è stato respinto.
Dalla lettura della decisione in questione e di quelle precedenti con lo stesso oggetto, emerge la considerazione di condivisibilità delle pronunce quanto alla non necessità della iscrizione nell’Albo, qualora il servizio affidato non preveda alcun trasferimento di funzioni pubbliche in capo al soggetto, ma si esaurisca in una serie di attività legate alla documentazione posta a disposizione dall’Ente, volte ad esempio alla predisposizione delle liste di carico, di quelle da avviare alla notifica, alla stampa degli ATTI, alla contabilizzazione dei pagamenti,alla fornitura di applicativi per la costruzione di banche dati ecc.: tutte attività, queste, di natura squisitamente tecnica inquadrabili, appunto, nelle prestazioni di supporto.
Non possono, invece, ritenersi di supporto attività quali la istruttoria delle pratiche, lo studio e la elaborazione degli ATTI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, la ricezione dei contribuenti, l’assistenza al contenzioso, le proposte per l’esercizio dell’autotutela o degli altri istituti previsti dallo Statuto del contribuente, etc., tutte attività che rientrano nelle funzioni pubblicistiche del procedimento tributario, anche se la firma degli ATTI fosse comunque riservata all’ente impositore, tenendo infine presente che in ogni caso, per effetto delle disposizioni contenute nel D.L. n.50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017, non è più consentito il maneggio di danaro pubblico da parte dei soggetti incaricati delle attività di gestione delle entrate (iscritti o non iscritti nell’Albo) e tutti i pagamenti debbono confluire nella Tesoreria o nei conti del Comune.
In conclusione, spetterà all’Ente locale indicare chiaramente nel Bando e nel Capitolato quali servizi in dettaglio chiedere all’affidatario per evitare che vi sia confusione tra le attività di mero supporto tecnico e trasferimento di pubbliche funzioni ai fini del possesso del requisito della iscrizione nell’Albo.