La Corte di Cassazione – con l’ordinanza n.22009/2017 della Sez. VI Civile – uniformandosi alla pronuncia delle Sezioni Unite n.6304/2013, ha riaffermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti l’organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, ivi comprese quelle aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti all’omessa adozione da parte dell’Amm.ne dei provvedimenti necessari a prevenire od impedire l’abbandono dei rifiuti nelle strade.
La vertenza trae origine dal giudizio avviato presso il Tribunale di Nola da un cittadino nei confronti del Comune di Ottaviano per il risarcimento dei danni patiti a causa dell’incendio di due cassonetti per i rifiuti posizionati presso la sua abitazione. Il Tribunale aveva chiamato in causa la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile Unità Tecnica per l’emergenza dei rifiuti in Campania – che aveva sostenuto l’incompetenza del Tribunale, respinta dal Tribunale stesso e dalla Corte di Appello, la cui sentenza è stata impugnata in Cassazione.
Il Supremo Collegio ha ribadito il principio elaborato dalle Sezioni Unite relativo alla devoluzione al giudice amministrativo delle controversie attinenti l’esercizio da parte della P.A. del potere per la gestione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, previsto nell’art. 133, comma 1, lettera p) del decr. legisl. n. 104/2010. Il principio è stato ritenuto applicabile alla fattispecie in questione , in cui si controverte dei danni derivanti dall’incendio dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, del quale era stata contestata invano la pericolosità, per un danno ascrivibile alla malaccorta gestione, anche sotto il profilo della scelta della loro ubicazione o collocazione o sorveglianza o custodia , cui si riconducono pure i generali obblighi incombenti sula pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 2051 cod.civ.
E, trattandosi di giurisdizione esclusiva , non rileva che la causa petendi si incentri sulla considerazione dei manufatti quali oggetto di custodia ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., essendo prevalente la valutazione dei manufatti stessi quali oggetto dei poteri di organizzazione e di gestione del servizio pubblico.
Pertanto, il ricorso è stato accolto, dichiarando il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria e la giurisdizione del giudice amministrativo.