La Sezione I ter del TAR LAZIO, con l’Ordinanza n.1027/2017 del 20 gennaio 2017, ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 26-31 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, c. 1, della L. n. 122/2010 ed ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale.
La norma in questione riguarda l’obbligo per i Comuni di dimensioni minori di esercitare in forma associata le funzioni fondamentali individuate dalla legge, entro il termine del 31 dicembre 2014, rinviato poi al 31 dicembre 2016 e, da ultimo spostato al 31 dicembre 2017 dall’art. 5, comma 6, del c.d. decreto milleproroghe n.244/2016.
La questione è stata introdotta dinanzi al TAR LAZIO da alcuni Comuni delle province di Caserta, Benevento, Napoli ed Avellino per impugnare la Circolare del Ministero dell’Interno del 12 gennaio 2015 concernente l’accertamento negativo dell’obbligo degli stessi di stipulare una convenzione per l’esercizio in forma associata o tramite unione di comuni delle funzioni indicate dalla legge citata.
I Comuni ricorrenti hanno dedotto che il provvedimento ministeriale sarebbe affetto da illegittimità derivata a causa della incostituzionalità della disciplina legislativa sulla cui base è stato adottato. Il Ministero dell’Interno ha eccepito in primo luogo la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse dei ricorrenti per mancanza di una lesione concreta ed attuale, eccezione che il TAR ha respinto.
Rilevante, poi, a giudizio del TAR, la questione di legittimità del D.L. n. 78/2010 per contrasto con l’art. 27, c. 2, della Costituzione, in relazione alla carenza dei presupposti di situazioni di necessità ed urgenza che giustificassero il ricorso allo strumento del decreto legge; rilevante altresì la violazione dell’art. 117, c. 1 della Costituzione in relazione all’autonomia organizzativa e finanziaria degli enti locali.
L’esercizio associato delle funzioni comunali è caratterizzato dalla volontarietà e dalla flessibilità, come si evince dalle disposizioni del Capo V del TUEL n. 267/2000, mentre la normativa oggetto della censura per gli enti locali di minori dimensioni rende obbligatorio tale esercizio, con ciò comprimendo la potestà regolamentare dei Comuni riconosciuta dall’art. 117, c- 6 della Costituzione “in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”; appare inoltre il contrasto con l’art. 133, c. 2 della Costituzione in relazione all’autonomia organizzativa e finanziaria degli enti locali.
Per le ragioni esposte, il TAR ha disposto la sospensione parziale del giudizio, ordinando la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.