Il processo tributario telematico (PTT) già attivo da dicembre 2015 nelle Regioni Toscana e Umbria, e da ottobre 2016 nelle Regioni di Abruzzo, Molise, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Veneto, dal 15 febbraio 2017 si è esteso alle Commissioni tributarie presenti nelle Regioni Basilicata, Campania e Puglia, in attesa di attivarlo entro il prossimo luglio 2017 a tutte le restanti Regioni.
Con decreto 10 marzo 2017 del Direttore Generale delle Finanze il PTT si è arricchito di una nuova funzionalità: la possibilità di effettuare il pagamento del contributo unificato tributario tramite il Nodo dei Pagamenti “Pago PA”.
Il presente studio esaminerà la fase della redazione del ricorso introduttivo, della notificazione a mezzo della posta elettronica certificata, del successivo deposito presso la segreteria della competente Commissione Tributaria Provinciale o Regionale.
Per venire incontro agli operatori del diritto, nella prima fase di entrata in vigore del PTT, le parti potranno notificare e depositare gli atti processuali con le modalità telematiche, ovvero continuare ad utilizzare le modalità tradizionali; ciascuna parte sarà libera di utilizzare lo strumento che desidera ed infatti, nel caso di ricorso notificato e depositato con modalità tradizionali, la parte resistente potrà scegliere di avvalersi del deposito telematico, con l’avvertenza che la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche sarà tenuta ad utilizzare le medesime modalità anche per l’altro grado di giudizio.
Il ricorso introduttivo, così come ogni altro atto processuale, dovrà essere scritto utilizzando il formato file PDF/A-1a o PDF/A-1b e l’atto così formato dovrà poi essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale e salvato esclusivamente con estensione .pdf.p7m. .I documenti informatici allegati dovranno essere salvati esclusivamente in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, oppure in formato TIFF con risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax).
La procura alle liti è conferita su supporto informatico e sottoscritta digitalmente dal ricorrente ed autenticata dal difensore, mediante apposizione della sua firma (digitale) e trasmessa via PEC. Può′ essere conferita anche su supporto cartaceo ed in questo caso il difensore trasmetterà la copia per immagine su supporto informatico della procura o dell’incarico, attestata come conforme all’originale. La PEC di riferimento è quella indicata nel ricorso e riportata nella nota di iscrizione a ruolo e deve trattarsi di indirizzo PEC le cui credenziali siano state rilasciate dal gestore previa identificazione; l’indicazione dell’indirizzo PEC equivale ad elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche.
La trasmissione via PEC equivale a notificazione a mezzo posta; la notifica si intende perfezionata al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna; i documenti trasmessi via PEC soddisfano il requisito della forma scritta, e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l’indirizzo PEC deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi ordini o collegi, per le società e le imprese individuali iscritte nel registro delle imprese, l’indirizzo PEC deve coincidere con quello comunicato al momento dell’iscrizione mentre per gli enti impositori, è quello pubblicato nell’Indice P.A.
Il pagamento con modalità telematiche del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia, che si effettua al momento del deposito dell’atto, sarà effettuato con modalità telematiche, nel rispetto delle “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”, emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID)..
Per il deposito in Commissione tributaria si utilizzerà il «S.I.Gi.T.» – Sistema Informativo della giustizia tributaria che assicura ai soggetti abilitati la trasmissione degli atti e dei documenti informatici, la formazione e la consultazione del fascicolo e l’acquisizione delle informazioni riguardanti i giudizi tributari..
Il ricorrente che intenda procedere anche al deposito con lo stesso mezzo, si costituirà in giudizio tramite il S.I.Gi.T., depositando al sistema: il ricorso, accompagnato dalla ricevuta di PEC che ne attesta l’avvenuta notifica, la procura alle liti, la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario, eventuali altri atti e documenti allegati (acquisiti singolarmente, utilizzando esclusivamente la classificazione resa disponibile dal sistema) e la nota di iscrizione a ruolo compilata automaticamente.
Al momento della trasmissione telematica sarà controllata la presenza di una pratica con stesso numero atto, ricorrente e resistente per evitare eventuali invii doppi. Nel caso in cui il controllo trovi dei riscontri, verrà emesso un avviso, non bloccante, all’utente sulla eventualità di un doppio deposito. Ove sia riscontrata un’anomalia “bloccante” riferibile al ricorso/appello, il sistema non procede all’iscrizione nel registro generale-.
In base ai dati forniti dal depositante, il sistema proporrà, all’ufficio di segreteria della Commissione tributaria destinataria del deposito, ipotesi di abbinamento fra tali atti e l’atto principale già iscritto a ruolo, al fine della formazione del fascicolo processuale informatico; il segretario, previa verifica della correttezza dei dati, darà conferma ad una delle ipotesi di associazione generate dal sistema stesso.
La segreteria della Commissione tributaria avrà il compito di formare il fascicolo informatico, che costituirà la versione informatica del fascicolo d’ufficio, sostituendolo integralmente, a condizione che contenga anche tutti gli atti e documenti cartacei prodotti e acquisiti; il fascicolo informatico è costituito da quattro cartelle: fascicolo del ricorrente, fascicolo del resistente, fascicolo d’ufficio (che contiene tutti i provvedimenti giurisdizionali adottati dalla Commissione tributaria adita, e le comunicazioni inviate alle parti processuali), e fascicolo delle altre parti resistenti (terzo intervenuto, chiamato in causa).
Anche il processo verbale dell’udienza è redatto come documento informatico e sottoscritto da chi presiede l’udienza e dal segretario; nei casi in cui è richiesto dalla legge, le parti procedono alla sottoscrizione delle dichiarazioni o del processo verbale apponendo la propria firma. Qualora ciò non sia possibile, il processo verbale viene redatto su supporto cartaceo, sottoscritto nei modi ordinari e acquisito al fascicolo informatico.
Ai fini della formazione delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze, redatti come documenti informatici sottoscritti dal presidente e dall’estensore, la trasmissione dei documenti tra i componenti del collegio giudicante avviene tramite il S.I.Gi.T. Il segretario di sezione sottoscrive a sua volta i provvedimenti trasmessi tramite il S.I.Gi.T., e provvede al deposito della sentenza.
Nel giudizio d’appello valgono le medesime modalità di deposito di atti e documenti indicate in precedenza; le regole tecniche specificano ancora che il deposito del ricorso in appello presso la segreteria della C.T.R. è valido anche ai fini del deposito della copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.