La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva accolto un ricorso proposto avverso il PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO di un’autovettura chiesto da EQUITALIA SUD per cartelle di pagamento inevase, pur non avendo fornito prova di notifica delle cartelle stesse.
La sentenza veniva impugnata da EQUITALIA dinanzi alla CTR della Campania ed in tale sede veniva fornita la prova della avvenuta notifica delle cartelle. Il giudice tributario decideva di rimettere alla Corte Costituzionale la questione della legittimità dell’art. 58, comma 2, del decr. legisl. n. 546/1992 che consente la produzione in appello di nuova documentazione e, quindi, nel caso di specie, la possibilità fornita ad Equitalia di produrre la prova documentale della notifica delle cartelle prodromiche al fermo amministrativo che era già nella disponibilità della parte in primo grado, pure se non prodotta per mera inerzia.
Il giudice rimettente ha sostenuto che la produzione documentale nuova in appello (possibile in primo grado e non avvenuta per negligenza della parte interessata) potrebbe artatamente impedire alla controparte processuale la proposizione di motivi aggiunti in primo grado e quindi condurre alla perdita di un grado di giudizio, con chiara compromissione del diritto consacrato nello articolo 24 della Costituzione, con possibile violazione anche dell’art. 3 della Costituzione derivante dalla disparità di trattamento delle parti a favore di quella facultata a produrre per la prima volta in appello documenti già in suo possesso nel grado anteriore ed in danno della controparte.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 199 del 5 luglio 2017, sul punto della disparità di trattamento ha dichiarato non fondata la questione perché non sussiste alcuno sbilanciamento a favore di una delle parti, dal momento che la facoltà è riconosciuta ad entrambe le parti del giudizio.
Sulla pretesa compressione del diritto di difesa, la stessa Corte ha chiarito che il regime delle preclusioni in tema di attività probatoria (come la produzione di un documento) mira a scongiurare che i tempi della sua effettuazione siano procrastinati per prolungare il giudizio, mentre la previsione della producibilità in secondo grado costituisce un temperamento disposto dal legislatore sulla base di una scelta discrezionale, come tale insindacabile.
Né ha ritenuto sussistere la pretesa violazione dell’art. 24 della Cost- circa la perdita di un grado di giudizio, essendo ormai pacifica la giurisprudenza della Corte sulla mancanza della copertura costituzionale relativamente alla garanzia del doppio grado.
Le motivazioni sopra illustrate hanno portato, quindi, alla dichiarazione di inammissibilità e di non fondatezza delle questioni sollevate.