Il Comune di Spoltore ha impugnato la sentenza della CTR Abruzzo che aveva accolto l’appello di un contribuente in relazione ad un AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI 2003 riconoscendo la esenzione sulla base dell’effettivo esercizio dell’attività di imprenditore agricolo svolta sia pure nella condizione di pensionato.
Con i tre motivi a sostegno del ricorso per Cassazione, il Comune ha lamentato la violazione degli articoli 2 e 9 del d.lgs. n.504/1992 e 58 del d.lgs. n.446/1997 rilevando che la posizione di pensionato del contribuente fosse di ostacolo al riconoscimento dell’agevolazione, nonché vizio di ultrapetizione avendo la CTR accertato la conduzione diretta del terreno pur non essendo la circostanza dedotta nel giudizio introduttivo ed infine per avere la CTR ritenuto provata la conduzione diretta dei terreni sulla base della documentazione in atti contenente una sterile elencazione di una serie di documenti del tutto inidonei a provare tale circostanza.
La Suprema Corte, SEZ V CIVILE, con la sentenza n. 14135/2017 ha ritenuto fondato il primo motivo ed assorbiti i rimanenti due, accogliendo il ricorso.
E’ stata richiamata l’attenzione sul combinato disposto degli articoli 2 e 9 del d.lgs. n.504/1992 e 58 del d.lgs. n.446/1997 per effetto dei quali non si considerano edificabili quei terreni che, ancorchè inseriti nel PRG come edificabili, sono posseduti e condotti dagli imprenditori agricoli a titolo principale e coltivatori diretti iscritti negli appositi elenchi comunali ai sensi dell’art. 11 della L. n.9/1963 in possesso dei prescritti requisiti, la cui sussistenza è a carico del contribuente. Tra i requisiti, il carattere principale di tali attività rispetto ad altre fonti di reddito.
Erroneamente la CTR, ad avviso del Supremo Collegio, ha ritenuto provati tutti i requisiti, nonostante il pensionamento del contribuente, condizione questa che esclude il carattere principale esclusivo di tale attività rispetto ad altre fonti di reddito. Il maturare del trattamento pensionistico esclude che il soggetto che ha fruito dell’agevolazione fino a quel momento possa essere ancora considerato coltivatore diretto, ostando lo status di pensionato al riconoscimento dell’agevolazione, a prescindere dalla circostanza che la pensione si riferisca o meno all’attività lavorativa in agricoltura, come chiarito dalle sentenze n.12565/2010 e n. 9601/2012.