Il verbale d’accertamento relativo al pagamento della sosta dell’autovettura in un’area di parcheggio è stato impugnato dinanzi al giudice di pace che ha accolto l’opposizione ed il Tribunale ha respinto l’impugnativa del Comune, che ha prodotto ricorso per Cassazione.
Il Comune ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art.23 della Legge n. 689/1981, in coordinamento con la Legge n. 2248/1865 allegato E, nel senso che la delibera di Giunta avente ad oggetto l’affidamento ad una società privata del servizio di sosta a pagamento, non costituisce atto presupposto dell’ingiunzione della sanzione, richiamando a sostegno le sentenze Cass. SS.UU. nn.5705/1990 e 116/2007, le quali hanno ritenuto in situazioni analoghe che il giudice ordinario può sindacare il provvedimento presupposto solo se integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento della sanzione.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 13659/2016 della Sezione II, pubblicata il 5 luglio 2016, ha ritenuto di uniformarsi al principio, poiché i due atti (concessione della gestione del servizio di parcheggio e istituzione dell’area con obbligo di ticket) sono inseriti in iter amministrativi differenti e riguardano il primo la scelta della società concessionaria e l’altro l’obbligo al pagamento della sosta, la cui violazione comporta l’irrogazione della sanzione. La eventuale illegittimità della delibera di concessione non incide sull’adozione della ordinanza sindacale che accerta la violazione.
Alla luce di tale considerazione, è stato accolto il ricorso del Comune, con rinvio al Tribunale il quale, nel decidere il merito dovrà attenersi al principio secondo cui il giudice ordinario ha il potere di sindacare, incidentalmente, ai fini della disapplicazione, soltanto gli atti amministrativi posti direttamente a fondamento della pretesa sanzionatoria e non potrà estendersi anche agli eventuali vizi di legittimità della deliberazione della giunta comunale di concessione della gestione del servizio ad una impresa privata, che non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nell’adozione dell’ordinanza opposta.