Il MEF ha proposto appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR FRIULI che ha dichiarato inammissibile il ricorso in primo grado per l’annullamento delle deliberazioni adottate dal Comune di Mariano del Friuli in data 16 ottobre 2015, contenenti modifiche alla disciplina dell’IUC ed alle tariffe della TARI e della TASI per l’anno 2015.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 04104/2017 della Sez. V, ha ritenuto erronea la statuizione del TAR circa l’ammissibilità del ricorso in quanto l’art. 52, comma 4, del decr. legisl. n.446/1997 prevede testualmente che il Ministero dell’Economia e delle Finanze “può impugnare i regolamenti sulle entrate per vizi di legittimità avanti agli organi di giustizia amministrativa”, legittimazione che spetta ex lege e prescinde, oltre che dalla titolarità di una posizione giuridica differenziata in capo al Ministero, anche dalla esistenza di una lesione attuale e concreta alle prerogative del Ministero o agli specifici interessi istituzionali di cui lo stesso risulti portatore.
Nel caso in questione, il MEF ha impugnato le deliberazioni deducendone la illegittimità in quanto adottate in violazione del termine di cui all’art. 1, comma 169, della L. n.296/2006(L. finanziaria per il 2007), disposizione che prevede per gli enti locali l’obbligo di approvazione delle tariffe ed aliquote dei tributi entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento anche se approvate in data successiva all’inizio dell’esercizio finanziario. Poiché per l’anno 2015, per i Comuni del Friuli Venezia Giulia, per effetto dell’art. 14, comma 42, della Legge Regionale n. 27/2014, il termine era stato differito al 30 settembre 2015, il Ministero ha sostenuto la illegittimità delle delibere impugnate perché adottate in data 16 ottobre 2015-
Il Consiglio di Stato ha ritenuto solo parzialmente accoglibile la richiesta del MEF nel senso che per l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, la violazione del termine non determina di per sé ed automaticamente l’illegittimità dei regolamenti e degli atti comunali, ma incide solo sul regime di efficacia temporale, per cui le aliquote e le tariffe approvate in data successiva alla scadenza del termine non sono per ciò solo invalide, ma ne risulta preclusa soltanto l’applicazione retroattiva all’esercizio in corso . Quindi, non la illegittimità delle delibere in questione, ma solo la preclusione alla loro applicazione a partire dal primo gennaio 2015.