La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, nel corso di un giudizio promosso da un cittadino avverso la cartella per il pagamento della tassa automobilistica regionale, che riteneva non dovuto in quanto durante il periodo richiesto il veicolo era gravato da £fermo amministrativo”, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della Legge Regionale n. 35/2012, che sarebbe in contrasto con gli articoli 117, comma secondo e 119, secondo comma. Della Costituzione in relazione all’art. 5, comma 36, del D.L. n.953/1982.
Secondo la CTP la citata disposizione regionale nel prescrivere che “la trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di credito di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell’obbligo tributario violerebbe gli articoli 117 e 119 della Costituzione, in quanto derogatoria della norma dell’art. 5 del citato D.L. n. 953/1982 che prevede la espressa esenzione dall’obbligo di pagamento della tassa automobilistica; e, peraltro, la tesi sarebbe suffragata dalla dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza n.288/2012 su analoga materia per la Regione Marche.
La Corte delle Leggi ha dichiarato la infondatezza delle motivazioni formulate dalla CTP bella considerazione della diversità tra “FERMO AMMINISTRATIVO” dell’autovettura previsto dal Nuovo Codice della Strada (art. 214 del decr.legisl. n. 285/1992), quale misura accessoria unitamente ad altre sanzioni per gravi violazioni di norme del Codice e “FERMO c.d. FISCALE” che assume la natura di misura cautelativa provvisoria, con effetti indiretti di conservazione della garanzia patrimoniale, che l’agente della riscossione di crediti di enti pubblici può adottare, a sua discrezione, in alternativa alla immediata attivazione della procedura esecutiva, allo scopo di indurre il debitore ad un adempimento spontaneo. Si tratta, insomma, di un fermo che non comporta la materiale sottrazione della vettura alla disponibilità del proprietario, non impedendo allo stesso di trasferirla a terzi con atto di alienazione ,ovviamente con la traslazione del vincolo, dando luogo, in caso di elusione del divieto di circolazione, all’applicazione di una sanzione pecuniaria.
La esclusione della sospensione dal pagamento della tassa automobilistica, di cui alla legge regionale impugnata, non si pone, quindi, in contrasto con la esenzione del tributo prevista, in via eccezionale dal D.L. n.953/1982 e rientra, invece, nella regola introdotta dallo stesso D.L. che impone il tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo.
Per le suddette ragioni, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 47/2017, depositata il 2 marzo 2017, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla CTP di Firenze.