Nel caso in cui sia istituito ed attivato dal Comune il servizio di raccolta, ma in una zona di residenza o di esercizio di attività dei cittadini il servizio stesso venga svolto in violazione delle norme regolamentari, il D.Lgs n.507/1993 che disciplina la TARSU riconosce agli utenti per effetto dell’articolo 59 il diritto ad una riduzione del 40 per cento.
La Cassazione, con l’Ordinanza n. 22531/2917, è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dalla società proprietaria di un HOTEL avverso la sentenza della CTR Campania che, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo l’avviso di pagamento TARSU del Comune di Napoli per l’anno 2006 dichiarando non sussistere il presupposto per l’applicazione della riduzione tariffaria in quanto la disfunzione del servizio pubblico di raccolta non fosse imputabile al Comune, ma dipendesse da una eccezionale situazione di emergenza nell’ambito di quel territorio.
La società ricorrente ha lamentato in primo luogo la violazione di alcuni articoli del D.Lgs n.507/1993 per avere il Comune determinato per i locali ad uso alberghiero una tariffa in misura di molto superiore di quella che doveva risultare dal raffronto tra la quantità dei rifiuti prodotta dagli alberghi rispetto a quella dei locali ad uso abitativo. La Suprema Corte sul punto ha ritenuto di uniformarsi alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di TARSU “è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime. Infatti, la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una abitazione civile costituisce un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs n.22/1997”.
Sul motivo di ricorso che ha lamentato la mancata applicazione dell’art. 59 del D.Lgs n.507 del 1993 (che concerne il diritto alla riduzione per la mancata prestazione del Servizio) che la CTR ha giustificato escludendo ogni responsabilità del Comune, la Corte ha ritenuto di dover accogliere la doglianza in quanto, fermo restando che l’espletamento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani rientra nella responsabilità generale di buona amministrazione del Comune, la riduzione è prevista solo per il fatto obiettivo che il servizio non venga reso secondo le prescrizioni regolamentari, qualora le disfunzioni assumano caratteri di continuità e di gravità, tenendo presente che la riduzione non opera quale risarcimento danno dalla mancata raccolta, né quale sanzione per le inadempienze dell’Ente, ma per ristabilire un equilibrio impositivo, all’interno di una percentuale tra l’ammontare della tassa ed i costi generali del servizio. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto con riferimento al suddetto motivo.