L’individuazione del momento di efficacia della nuova rendita catastale attribuita, se dalla “messa in ATTI” o dalla data della denuncia di variazione, ha formato oggetto della vertenza decisa dalla Cassaz. Civ. Sez. V, con la sentenza n. 9595/2016, pubblicata in data 11/5/2016.
La Corte si è uniformata al principio sancito dalle SS.UU. con le sentenze nn. 3160/2011 e 3666/2011, secondo cui l’art. 74 della L. n.342/2000 per il computo della base imponibile ICI a seguito del provvedimento emesso dopo il primo gennaio 2000 per effetto della denuncia di variazione presentata dal contribuente, sancisce che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a decorrere dalla loro notificazione, con ciò intendendosi che l’applicabilità va riferita all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica.
Pertanto, nel caso di specie, riguardante la spettanza del rimborso ICI versata in eccedenza per un fabbricato iscritto nel gruppo catastale D, la Corte, con la sentenza citata ha dichiarato che “atteso che la successiva attribuzione della rendita ha efficacia retroattiva, sussiste il diritto del contribuente al rimborso di quanto provvisoriamente versato in eccedenza, con decorrenza dalla data della richiesta, in quanto, una volta presentata tale istanza il contribuente ha fatto quanto era da lui esigibile, sicchè deve solo attendere che l’ufficio determini la rendita”.