Il Sindaco di un Comune della Provincia di Parma ha chiesto alla Corte dei Conti di conoscere se, nell’ambito dell’esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate disciplinato dall’art. 52 del D.lgs. n.446/1997, il Comune possa deliberare di accettare da un contribuente gravato da un debito ICI/IMU una prestazione consistente nella cessione di un’area edificatoria, in sostituzione della somma dovuta, in relazione alla disposizione dell’art. 8 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e dell’art.1197 del c.c.
Accertata la sussistenza del profilo soggettivo e di quello oggettivo in ordine alla ammissibilità della richiesta di parere, la Corte dei Conti, Sezione Controllo dell’Emilia Romagna, con la DELIBERAZIONE n. 60/2017/PAR del 14 marzo 2017, ha ritenuto che il quesito rientra nell’ambito della contabilità pubblica in quanto riguarda una questione relativa alla gestione di una entrata tributaria, quale l’ICI poi sostituita dall’IMU.
L’assetto normativo che interessa ai fini del quesito è costituito dall’art. 52 del decr.legisl. n.446/1997 che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare delle proprie entrate, il decr. legisl. n. 504/1992 che disciplina l’Ici, il D.lgs. n. 23/2011 che introduce l’IMU, l’ art. 1197 c.c. che contiene la disciplina della prestazione in luogo dell’adempimento (c.d. DATIO IN SOLUTUM) e la disposizione dell’art. 8 della L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
La Corte dei Conti ha rilevato che la deliberaz. N.3/2010/PAR del Lazio, richiamata dal Comune, con la quale è stato dichiarato che, in assenza di una apposita disposizione di legge che consenta al Comune di accettare una prestazione diversa, questo avrebbe potuto prevedere tale possibilità con una delibera del Consiglio Comunale, è stata adottata prima dell’entrata in vigore della Legge n.212/2000 e, quindi, non pertinente alla luce del quadro normativo illustrato in riferimento alla questione posta.
La stessa Corte ha poi osservato che l’art. 8 della L. 212/2000 ha introdotto un principio di carattere generale ai sensi del quale l’obbligazione tributaria può estinguersi per compensazione, da non confondere però con l’istituto dell’art. 1197 c.c. (c.d. DATIO IN SOLUTUM) nell’ambito della quale deve essere ricompresa la CESSIONE DI UN’AREA EDIFICABILE di cui alla questione in oggetto.
Sulla giurisprudenza della Cassazione relativa alla compensazione nel diritto tributario, la Corte ha ritenuto di uniformarsi alle pronunce n. 15123/2006 e n. 12262/2007 con le quali è stato precisato che
“in mancanza di una disposizione di legge che consenta all’organo amministrativo comunale di accettare una prestazione diversa da quella originaria in adempimento di una obbligazione tributaria, ritiene questa Sezione, che, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti di cui all’art. 52 del decr.legisl. n.446/1997, il Comune, nell’esercizio del potere regolamentare assegnatogli dalla stessa norma ai fine di disciplinare le proprie entrate tributarie, non possa prevedere tale possibilità con apposita deliberazione del Consiglio”.
Alla luce di tali considerazioni, ritenuto che la disposizione del legislatore volta ad introdurre una norma di carattere generale per ammettere la compensazione, prevista solo per alcune imposte dirette, non possa essere introdotta mediante una disposizione regolamentare dell’ente locale, ha portato la Corte dei Conti ad affermare che il Comune non possa accettare tale forma di compensazione.