Il TAR del Lazio si è occupato della controversia introdotta da una Associazione culturale, avente ad oggetto l’occupazione di un’area in Roma, in località Piazza Augusto Imperatore, al di sotto di un palazzo condominiale, per l’organizzazione di una mostra/mercato disciplinata dalla Legge Regionale Lazio n.33 del 1999, area per la quale il Comune ha richiesto il pagamento del COSAP.
La ricorrente ha impugnato tutti i provvedimenti e le delibere inerenti la pratica in questione, sostenendone la illegittimità per assoluta mancanza del presupposto principale e cioè l’assenza di una SERVITÙ PUBBLICA DI PASSAGGIO sull’area in questione, che avrebbe potuto giustificare l’esercizio di un potere impositivo da parte del Comune.
Ad avvalorare l’assunto l’Associazione ha dimostrato la esistenza di un contratto di locazione stipulato con il condominio proprietario del palazzo e del porticato sottostante, dietro pagamento di relativo affitto ed ha sostenuto altresì la non necessità dell’insorgere di una servitù di passaggio in quanto il collegamento del portico alla rete viaria sarebbe assicurato dal marciapiede esterno.
A fronte della resistenza del Comune, volta a comprovare la legittimità del proprio operato, il TAR, con la sentenza della Sez. II TER n.7858/2016, ha richiamato la pronuncia del Consiglio di Stato n. 3446/2015 che su analoga questione riferita alla stessa area ha dichiarato i Portici di Piazza Augusto Imperatore “idonei a soddisfare l’uso pubblico, garantendo ai cittadini l’utilità sociale costituita dal libero passaggio” senza l’apposizione di barriere o segnali di impedimento, assicurando da lunghissimo tempo e per fatti notori il transito libero e indiscriminato (elementi, questi, caratterizzanti della c.d. DICATIO AD PATRIAM, secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione.
Il TAR ha sostenuto, inoltre, che l’unica circostanza in grado di escludere l’insorgere di un diritto d’uso a favore della collettività sarebbe l’oggettiva interruzione dell’area da parte del proprietario con cancelli, catene, cartelli, ecc. riconducibile alla volontà dello stesso di voler continuare a disporre in via esclusiva del bene, circostanze non sussistenti nella vicenda in questione.
Né è da ritenere, sempre secondo il TAR, escludente la servitù la stipulazione del contratto di locazione (peraltro successiva alla formazione della servitù) e, comunque, non in contrasto con l’assoggettamento al COSAP, atteso che questo potrebbe ritenersi destinato a compensare la diminuzione dell’UTILITAS di passaggio subita dalla collettività per l’apposizione degli arredi nell’area.
Per le suddette motivazioni. Il TAR LAZIO ha respinto il ricorso in questione.