Il tema della ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 emessa dalla società concessionaria del Comune per la riscossione delle sanzioni per violazioni del Codice della strada è stato ancora affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza della SEZ. II CIV. n.26736/2017, pubblicata il 13 novembre 2017, che conferma quanto già deciso con la precedente Ordinanza n. 22710/2017 (vedi articolo C.Carpenedo del 5 ottobre in questa Rivista).
Oggetto della controversia l’impugnativa di una sentenza del Tribunale di Torino che aveva rigettato l’appello della contribuente avverso la decisione del Giudice di Pace afferente una ingiunzione per sanzione amministrativa ed accessori relativa ad un verbale della Polizia Municipale del Comune di Torino.
La ricorrente sosteneva che il concessionario della riscossione non avesse il potere per emettere l’ingiunzione fiscale, potere riconosciuto solo al Comune e non a soggetti diversi dall’Amm.me.
La Suprema Corte ha svolto una disamina della normativa, partendo dalla disposizione dell’art. 52 del decr. legisl. n. 446/1997 in forza della quale era prevista per i comuni la possibilità di avvalersi per la riscossione delle proprie entrate di altri soggetti pubblici o privati. È ben vero che la Legge n.244/2007 aveva temporaneamente abrogato tale norma, superata però dal D.L. n.248/2008 (art. 36, c. 2) che ha riportato in vita per i comuni la facoltà di cui al citato art. 52, da esercitare in alternativa alla procedura del Ruolo. Successivamente, la legittimazione all’utilizzo della ingiunzione da parte dei comuni e dei concessionari iscritti nell’Albo ministeriale ha trovato conferma con l’art. 5, c. 8 bis della L. n. 44/2012 di conversione del D.L. n. 16/2012, che ha modificato l’art. 7, c- 2, lettera gg-septies del D.L. n. 70/2011.
Dalla disamina che precede, la Corte ha ritenuto di smentire l’assunto secondo il quale il ricorso all’ingiunzione fiscale costituirebbe espressione di una eccezionale elargizione di potere, con la conseguenza che di esso non potrebbe che farsi l’uso ristretto imposto dall’art. 13 delle preleggi. Ha inoltre rilevato che lo sviluppo della legislazione regolante l’attività amministrativa ha visto la diffusione del fenomeno della delega del potere sanzionatorio e della riscossione a soggetti i quali, seppure estranei alla pubblica amministrazione, sono espressione diretta ed immediata della stessa, inserendosi a pieno titolo nel procedimento amministrativo, soggiacendo a controlli e responsabilità non dissimili da quelli previsti per la p.a.
In conclusione, è stata quindi riconosciuta piena legittimazione alla ingiunzione emessa dalla SORIS spa. Concessionaria della riscossione del Comune di Torino.