La liquidazione e riscossione delle singole componenti della IUC solo recentemente è stata armonizzata per effetto della conversione in legge del d.l. n. 16 del 2014, recante norme in materia di amministrazione del patrimonio e contabilita’ dello Stato.
Ai sensi dell’art. 1 del decreto, recante disposizioni in materia di TARI e TASI, il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale.
Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 della L.n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
Spetta al Comune stabilire le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E’ consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
E’ sempre data infine la possibilità, secondo il comma 691, ai Comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.
In ragione della complessità delle modalità di calcolo, da varie parti si è invece affermato che la riscossione debba avvenire previo invio di un avviso di liquidazione, come è sempre avvenuto per TARSU e TIA, giustificando questa asserzione con la difficoltà che avrebbero i contribuenti, soprattutto le utenze domestiche, a calcolare l’importo dovuto a causa della mancata conoscenza dei fattori di calcolo, tariffa con parte fissa e parte variabile, superficie imponibile, eventuali agevolazioni e riduzioni. Anche se si tiene conto che le motivazioni addotte sono veritiere non si può tuttavia ignorare che la disciplina del tributo prevede, come detto innanzi, la riscossione in autoliquidazione della tassa, ai sensi dell’art. 1 comma 688 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014). .
La norma dispone che il pagamento deve essere effettuato alle date di scadenza delle almeno due rate fissate dal Comune o in un’unica soluzione entro il 16 giugno. Le modalità di pagamento sono le stesse previste per IMU e TASI anche se le date di pagamento sono fissate dal Comune e non dalla norma. Il fatto che il comma 689 preveda che «con uno o più decreti del direttore generale del dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia, di concerto con il direttore dell’agenzia delle Entrate e sentita l’Anci, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori» non modifica gli effetti della norma e indica solamente l’obbligo per il Comune di inviare per tempo prima della scadenza un modello di pagamento precompilato al fine di agevolare l’adempimento da parte del contribuente. Questo comma non ha peraltro avuto attuazione, per la mancata adozione del decreto direttoriale, in quanto l’invio di modelli precompilati nel caso di IMU e TASI è praticamente impossibile per motivazioni, in particolare l’inaffidabilità della banca dati catastale, che esulano dalle competenze dei Comuni.
La norma riguardante il pagamento in autoliquidazione è una novità recente per il corrispettivo del servizio di gestione dei tributi, ma riguarda la totalità dei tributi comunali. Sono infatti pagati in autoliquidazione oltre a IMU e TASI anche TOSAP e Imposta sulla pubblicità. Per questi ultimi due la maggior parte dei Comuni invia preventivamente dei moduli di pagamento precompilati ai contribuenti, anche in assenza di previsione normativa.
Per quel che riguarda invece il corrispettivo per servizio dei rifiuti la normativa aveva originariamente previsto tradizionalmente la riscossione mediante ruolo, cioè con l’invio dell’avviso di liquidazione mediante cartella. L’obbligo di riscossione di tutti i tributi comunali mediante ruolo era previsto dal Testo unico per la finanza locale del 1931 ed è durato, con poche eccezioni, sino all’entrata in vigore del Dlgs 446/1997. Per quel che riguarda la TARSU, l’articolo 72 del Dlgs 507/93 prevedeva esplicitamente l’obbligo della riscossione mediante ruolo, mentre per la TIA il comma 15 dell’articolo 49 del Dlgs 22/1997 prevede la possibilità di riscossione mediante ruolo. L’incidenza del costo e le difficoltà di notifica massiva delle cartelle ha portato ad iniziare dagli anni 90 l’invio preventivo di un avviso bonario, con notifica della cartella solo dopo il mancato pagamento di due rate. Questa procedura, ai limiti della legittimità, è stata formalizzata nel 1999, con la modifica dell’articolo 32 del Dlgs 46/1999 (articolo 2 del Dlgs 326/1999). Come già detto, con l’entrata in vigore della potestà regolamentare comunale (comma 2 dell’articolo 52 del Dlgs 446/97) i Comuni avrebbero potuto modificare la norma che prevedeva l’obbligo di riscossione della TARSU mediante ruolo, stabilendo una procedura di gestione in proprio dell’invio dell’avviso bonario con eventuale successiva notifica dell’avviso di liquidazione o con una procedura di autoliquidazione. In conclusione dopo anni di continue modifiche normative con previsione di pagamenti di acconti e saldi non omogenei, che hanno reso praticamente inapplicabile la norma sul pagamento in autoliquidazione (anche la normativa TARES prevedeva il pagamento a scadenza di rata), i Comuni che vogliono evitare la procedura di pagamento in autoliquidazione, debbono prevedere nel regolamento del tributo una procedura alternativa. Al fine di evitare che il preventivo invio di un avviso bonario si trasformi in una dilazione gradita per il contribuente, che se non paga nei termini non può essere sanzionato, e in una procedura defatigante per il Comune, è opportuno prevedere che in caso di mancato pagamento nei termini si faranno pagare i costi di procedura per la notifica dell’accertamento senza sanzioni, e che in caso di mancato pagamento nei termini si procederà all’irrogazione della sanzione direttamente in cartella o nell’ingiunzione.