Il Consiglio di Stato, con l’Adunanza Plenaria n. 18 del 27 luglio 2016, è intervenuta a comporre il contrasto giurisprudenziale riguardante il computo del termine processuale a giorni, il cui decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione feriale ex art. 1, c. 1, della Legge n. 742/1969, ed in particolare se sia computabile o meno il primo giorno successivo alla scadenza del periodo di sospensione, cioè il giorno 1 SETTEMBRE DI OGNI ANNO che, ai sensi dell’art. 16 del D.L. n. 132/2014, ha sostituito la data del 16 settembre stabilita in precedenza.
La difformità in sede di principio si è formata sull’applicabilità o meno al primo settembre della regola del DIES A QUO NON COMPUTATUR sancita dall’art. 155, c. 1, del c.p.c. valida anche per il processo amministrativo per effetto dell’art. 39 del decr.legisl. n.104/ 2010.
L’Adunanza Plenaria ha ritenuto di aderire all’orientamento espresso dalla Cassazione e da alcune pronunce della Giustizia Amministrativa nel senso di INCLUDERE NEL COMPUTO IL PRIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE FERIALE. La ragione di questa modalità di computo viene giustificata dalla circostanza che il primo giorno successivo al termine di scadenza del periodo feriale segna: ”non l’inizio del termine, ma l’inizio del suo decorso, il quale non include il DIES A QUO del termine stesso, in applicazione del principio fissato dall’art. 155, comma 1, del c-p-c. (v. sentenza Cassaz. SS.UU: n,3668/1995).”
La tesi contraria si basa sulla considerazione che la disposizione dell’art. 1, c. 1, della L. n.742/1969 prevede espressamente che nel caso in cui il decorso del termine “abbia inizio durante il periodo di sospensione feriale, l’inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo” per cui la decorrenza del termine viene collocata alla fine del periodo di sospensione, e cioè al primo giorno non festivo successivo a tale data.
Il Consiglio di Stato ha, quindi, fissato il seguente principio di diritto:
“ in base al differimento del decorso del termine processuale a giorni che abbia inizio durante il periodo di sospensione feriale, previsto dallo articolo 1, comma 1, secondo periodo, della legge n. 742/1969, il primo giorno successivo alla scadenza del periodo feriale va computato nel termine in questione”.