Interessante principio quello stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione civ. Sez. V, nella sentenza 06-04-2016 n. 6639; per i Supremi giudici, per la notifica degli avvisi di accertamento ICI, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, è possibile il ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Da ciò consegue che non risultano applicabili le disposizioni di cui agli artt. 137 c.p.c. e segg., per il principio di specialità della norma e tenuto conto del fatto che il legislatore, quando ha voluto che le notificazioni, in materia tributaria, fossero eseguite secondo le norme del codice di procedura civile, lo ha stabilito espressamente (v. Cassazione Sez. 5^ n. 21309- 10, n. 270-12).
A fronte di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario, non quelle della L. n. 890 del 1982 (v. Cassazione Sez. 5^ n. 17598-10 e n. 9111-12).
Ne consegue che – prosegue il Collegio – difettando apposite previsioni della disciplina postale, da un lato non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e, dall’altro, l’atto comunque pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione.
Conclude la Corte sostenendo che non costituisce motivo di nullità della notificazione la circostanza che distinti avvisi di accertamento siano notificati a mezzo di un unico plico raccomandato; quest’ultima statuizione va però letta alla luce anche di un’altra importante pronuncia degli Ermellini sempre con riferimento ai tributi locali, (Cass. civ. Sez. VI – 5 Ordinanza, 02/10/2014, n. 20786) secondo cui, in caso di notifica di cartella di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ove l’involucro contenga plurime cartelle e il destinatario ne riconosca solo una, è necessario, perché operi la presunzione di conoscenza posta dall’art. 1335 cod. civ., che l’autore della comunicazione fornisca la prova che l’involucro le conteneva, atteso che, secondo l’id quod plerumque accidit, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione; per i giudici, a tale fine l’indicazione dei numeri delle cartelle sull’avviso di ricevimento, in quanto sottoscritto dal destinatario ex art. 12 del d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, pur non assumendo fede privilegiata, visto che vi provvede non l’agente postale ma lo stesso mittente, ha valore sul piano presuntivo ed ai fini del giudizio sul riparto dell’onere della prova.