La sentenza della Cassazione Civile, Sezione V – n.24026/2015, pubblicata il 25/11/2015, riguarda l’impugnativa di più avvisi di accertamento emessi da un Comune ai fini ICI per gli anni dal 1999 al 2001, relativi ad una stazione radio base per l’espletamento del servizio radiomobile di comunicazione, tramite un manufatto di m.24 di altezza, fissato con bulloni ad un basamento di cemento ed un fabbricato metallico destinato al ricovero degli apparati elettronici; beni che non erano stati oggetto di denuncia per l’accatastamento da parte della società proprietaria.
In primo luogo è stata respinta l’eccezione di decadenza sollevata dalla ricorrente in quanto la Corte ha ritenuto applicabile il principio sancito dalla Corte Costituzionale relativo alla notifica dell’accertamento, che deve riferirsi alla data di spedizione e non a quella della ricezione.
E’ stato poi ritenuto corretto l’operato della CTR che ha inquadrato le antenne di telefonia mobile nella categoria catastale D in quanto trattasi di struttura stabilmente infissa al suolo, in zona recintata, all’interno della quale è stato installato, su platea di calcestruzzo, il traliccio su cui sono state fissate le antenne. Al riguardo si è fatto richiamo alla Circolare n. 4/2006 dell’Agenzia del Territorio, la quale oltre che considerare classificabili negli immobili di categoria D le centrali eoliche, fa uno specifico riferimento ai “ripetitori ed impianti similari”, per cui il principio è da ritenere applicabile per analogia alle stazioni di telefonia mobile, così come previsto dall’art. 2 del D.M. 2 gennaio 1998, n.28.
Ovviamente, la pronuncia riguardante l’assoggettamento all’ICI vale anche per l’applicazione dell’IMU alla suddetta fattispecie.
Testo integrale della sentenza (fonte: Ced Cassazione)