La normativa vigente e, prima ancora, la giurisprudenza della Cassazione, (ex plurimis ordinanza 7826/2011), con un’interpretazione estensiva della norma sulla “prelazione” delle somme derivanti da imposte, tasse e tributi della finanza locale (articolo 2752 cc) ha espresso una chiara posizione riguardo alla notifica di un avviso di accertamento ICI nei confronti di una società fallita: per gli Ermellini, è privilegiato in primo luogo il credito Ici con il quale il Comune chiede di essere ammesso al passivo fallimentare.
I giudici di legittimità hanno sostanzialmente osservato che il privilegio generale sui mobili, istituito dall’articolo 2752 cc, ultimo comma, a favore dei crediti per le imposte, tasse e tributi dei Comuni previsti dalla legge per la finanza locale, deve essere riconosciuto anche per i crediti relativi all’imposta comunale sugli immobili, pur se non compresa tra i tributi contemplati dal Regio Decreto 1175/1931 perché introdotta successivamente con il D. Lgs 504/1992.
Le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi possono essere, infatti, oggetto di un’interpretazione estensiva diretta a individuarne il reale significato e la portata effettiva, in modo da delimitare il loro esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione letterale, tenendo in considerazione l’intenzione del legislatore e la causa del credito che, ai sensi dell’articolo 2745 del codice civile, rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio.
Una diversa soluzione avrebbe privato in maniera ingiustificata, il principale tributo locale di qualsiasi possibilità di essere assistito dal privilegio, con gravi ripercussioni soprattutto in quei casi in cui i beni del debitore contribuente (specie nell’ambito delle procedure concorsuali) sono oggetto di misure espropriative, da parte di terzi, volte a estinguere i crediti rimasti insoddisfatti.
Alla luce di ciò quindi, nel caso in cui il Comune abbia necessità di notificare avviso di accertamento a società fallita, l’Ente non dovrà notificare gli avvisi di accertamento fino alla data di fallimento qualora per detto credito sia già stato ammesso al passivo fallimentare essendo stata presentata istanza di ammissione; per quanto riguarda i crediti antecedenti alla dichiarazione di fallimento quindi bisognerà solamente attendere che la curatela provveda al riparto e alla liquidazione non appena avrà la disponibilità di attivo.
Per quanto riguarda invece i crediti ICI successivi alla dichiarazione di fallimento, sino alla data di vendita dell’immobile, il Comune dovrà fare istanza per l’ammissione al passivo del credito in prededuzione senza la necessità di emettere avvisi di accertamento.
Si ritiene infatti che, al momento della verifica dello stato passivo, sussistano tutte le condizioni per ritenere il credito ICI prededucibile, ai sensi del D. Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 6 (sussistenza della procedura fallimentare) come specificato dalla Corte di Cassazione civile, sez. I, sentenza 28 febbraio 2013, n. 5015.
Come precisato dalla corte di Cassazione Sezione Civile, Sentenza n. 06/02/2002 n° 1586 l’atto di insinuazione al passivo è l’unico atto idoneo alla interruzione della prescrizione a seguito di procedura concorsuale:
“La costituzione in mora quale mezzo di interruzione della prescrizione non è compatibile con la pendenza della procedura fallimentare, perché il fallimento è un procedimento esecutivo concorsuale, nel quale i creditori del fallito debbono presentare domanda agli organi fallimentari per il pagamento dei loro crediti secondo le forme previste dagli art. 93, 101 e 103 legge fall., mentre i debiti pecuniari si considerano tutti scaduti alla data di dichiarazione del fallimento. E’, pertanto, inefficace un atto di costituzione in mora compiuto nei confronti del fallito, che ex art. 44 legge fall., non può eseguire pagamenti o comunque atti di adempimento opponibili alla massa. Altrettanto inefficace sarebbe un atto di costituzione in mora, per debiti del fallito, compiuto nei confronti del curatore, che non ha la libera disponibilità dei diritti e degli obblighi del fallito. Ne consegue che soltanto la presentazione delle istanze per la insinuazione del credito nel passivo fallimentare, equiparabile all’atto con cui si inizia un giudizio, determina l’interruzione della prescrizione, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale in applicazione del principio generale fissato dall’art. 2945 comma secondo c.c. (Cass., sez. II, 22 novembre 1990, n. 11269, m. 469864)”.