É stato pubblicato recentemente dalla CONSIP il Bando “Servizi di accertamento e riscossione dei tributi” per l’abilitazione dei fornitori per la categoria dei Servizi di supporto all’accertamento e alla riscossione in forma diretta per gli Enti Locali al fine di partecipare al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 328, comma 1, del d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207.
Preme ricordare che il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è un mercato digitale in cui le Amministrazioni abilitate possono acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria, i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul Sistema informatico di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. Tale Sistema informatico, predisposto dal MEF tramite Consip, è costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che consentono agli enti abilitati di compiere le procedure telematiche di approvvigionamento nel rispetto della normativa vigente.
La Consip definisce con appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura e gestisce l’abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l’aggiornamento dei cataloghi relativi. Accedendo alla Vetrina del mercato elettronico o navigando sul catalogo prodotti le Amministrazioni possono verificare l’offerta di beni e/o servizi e, una volta abilitate, effettuare acquisti online, confrontando le proposte dei diversi fornitori e scegliendo quella più rispondente alle proprie esigenze.
Per quanto concerne il bando di nostro interesse, tra i requisiti soggettivi che i fornitori debbono avere è espressamente precisato che i suddetti debbano appartenere alle categorie di cui all’art.52 comma 5 lettera b del D.Lgs. 446/1997 e cioè quelle: a) dei soggetti privati e delle società miste di cui all’art. 113 comma 5 lettera b del T.U.E.L. iscritti nell’albo ex articolo 53, comma 1 del citato D.Lgs. 446/1997; b) degli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore; 3) delle società a capitale interamente pubblico, di cui all’articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
Da quanto esposto risulta evidente che anche per l’affidamento delle attività dei servizi a supporto delle attività di accertamento e riscossione, così come per quelle in concessione, il requisito della iscrizione all’Albo ex art. 53 del D.Lgs. 446/1997 per quanto riguarda i soggetti privati è essenziale, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in ragione della qualità e delle garanzie da fornirsi a tutela delle pubbliche amministrazioni (ex plurimis Consiglio di Stato Sez. V – Sentenza n. 1999/2015 del 20/04/2015).
I principali vantaggi del Mercato Elettronico per le Amministrazioni possono consistere in risparmi di tempo sul processo di acquisizione di beni e servizi sotto soglia; nella trasparenza e tracciabilità dell’intero processo d’acquisto e nell’ampiamento delle possibilità di scelta per gli enti abilitati, che possono confrontare prodotti offerti da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale.
Tali disposizioni non si applicano però alle concessioni.
La direttiva n.2004/18/CE del 31.03.2004 definisce la concessione di servizi come
“un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo”.
La suddetta definizione di concessione di servizi è stata ripresa dall’art.3 comma 12, del D.Lgs. n.163/2006, il quale, al successivo art. 30, disciplina l’istituto della concessione nei settori ordinari. Il comma 2 del predetto art.30, ribadendo il carattere distintivo della concessione rispetto all’appalto, definisce la concessione di servizi un contratto nel quale la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio.
In tali casi quindi non sarà possibile attivare le procedure sottosoglia di cui sopra e per l’affidamento in concessione delle attività di accertamento liquidazione riscossione delle entrate degli enti locali dovrà farsi riferimento alle norme per le procedure ad evidenza pubblica ricordando che, trattandosi di di concessione di servizi, non troveranno applicazione le norme previste dal Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. del 12.4.2006, n. 163 e s.m.i., se non quelle espressamente previste dal bando di gara.