Con la pubblicazione della procedura ministeriale per la correzione degli errori commessi mediante il canale di pagamento F24, i comuni possono restituire i soldi ai cittadini versati indebitamente a titolo di IMU quota erariale e a titolo di maggiorazione Tares.
Dichiarata inidonea la documentazione fino ad ora trasmessa in quanto non conforme alle regole poste dal nuovo canale di transito, dal 28 aprile si possono inserire le istruttorie per dare ordine al dipartimento delle finanze di rimborsare la quota erariale.
In realtà l’avvio dei lavori è iniziato su binari incerti. L’abilitazione all’apposita sezione non è tra le più agevoli e una volta ottenuto l’accesso alla prima videata dell’applicazione, ci si trova di fronte a ben cinque tipologie di procedure che si rifanno alle fattispecie delineate con la legge 147/2013 in un gruppo di commi compresi tra il 722 e il 727, inizialmente circoscritti all’IMU, e poi estesi agli altri tributi locali con il DL 16/2014.
La disciplina non copre gli errori commessi dagli istituti bancari, casi nei quali sono gli stessi istituti a dover correggere gli errori. Tuttavia sempre più spesso accade che l’istituto bancario, erroneamente, rinvia al comune per l’attivazione delle procedure suddette.
In attuazione della legge 147/2013 in data 14 aprile 2016 (GU n. 87) è stato pubblicato il decreto ministeriale del 24 febbraio 2016 che contiene le procedure di riversamento rimborso e regolazioni. A supporto dei contenuti del decreto, il Dipartimento delle Finanze ha adottato la circolare 1/DF del 14 aprile 2016 .
Le cinque casistiche comprendono due forme di comunicazione, una sugli esiti della procedura di riversamento a comune incompetente e una sugli esiti della procedura di rimborso al cittadino, sia che si tratto del proprio tributo che dello Stato. Queste comunicazioni attengono a istruttorie concluse e non regolano dare/avere. Per questo non sono prioritarie.
Le altre tre procedure sono delle vere e proprie istruttorie che movimentano denaro, e per questo molto delicate. La prima istruttoria che troviamo è quella che dà seguito ai rimborsi ai sensi del comma 724 rimborso quote stato al cittadino. Come si legge a pagina 15 della guida (scaricabile dall’applicazione stessa), in questa sezione si trasmettono le istruttorie dei rimborsi a carico dello Erario e va indicato il codice IBAN (obbligatorio per le persone giuridiche). Questa procedura prevede inoltre di allegare una certificazione di rimborso firmata elettronicamente, cosa diversa e meno macchinosa della firma digitale. Questo significa che per ogni singola pratica di rimborso riconosciuto come diritto al cittadino e che riguarda la quota statale, si deve creare una certificazione dell’esistenza del diritto al rimborso con il relativo importo.
Il sistema consentirà di visualizzare lo stato della pratica e in tal modo gestire fasi successive all’inserimento, con i seguenti stati: in lavorazione, in pagamento, pagata, scartata (consente di modificare una pratica), riaperta, annullata, sospesa, cancellata. Altra importante istruttoria è quella che dà seguito alla regolazione contabile di cui al comma 725 relativa a somme che l’erario deve al comune. Da qui si risolvono le errate imputazioni fatte all’Erario di somme spettanti al comune. Da qui si recuperano anche le somme anticipate al posto dello Stato qualora un ente avesse provveduto al rimborso. Infine, l’ultima istruttoria è quella che dà seguito alla regolazione contabile di cui al comma 727. Rientrano in questa tipologia la comunicazione dei dati relativi alle quote da rimborsare all’ Erario da parte del Comune al fine di rendere possibile la regolazione contabile. In tal caso bisogna disporre a bilancio delle relative somme.
Il sistema ragiona per singolo codice fiscale, singolo codice tributo, singola annualità, acconto, saldo. Ciò significa che una stessa pratica che comporta la regolazione o il rimborso di codici tributo diversi (esempio abitazione principale, fabbricati, terreni, aree, d), di rate diverse (acconto o saldo) va inserita altrettante volte. Il sistema al momento riguarda unicamente i versamenti F24 e non include ancora i versamenti esteri fatti con bonifico e i bollettini postali. Il decreto ministeriale indica in sessanta giorni il termine entro il quale caricare le istruttorie pregresse, tuttavia è oramai assodato che non ha carattere perentorio. Le stesse indicazioni ministeriali fissano un ordine di priorità, ulteriormente approfondita dalla nota IFEL del 13 maggio 2016, nella quale si leggono interessanti indicazioni in ordine alla incidenza delle regolazioni rispetto al fondo di solidarietà comunale. Se la priorità è l’IMU subito dopo bisognerà rapportarsi con la maggiorazione Tares, anche per quei comuni che hanno affidato il tutto a un gestore esterno, quindi con istruttorie fatte da altri ma su un portale del federalismo che è esclusivo dei comuni.