Sullo schema di decreto legislativo in materia di contratti pubblici, il Consiglio di Stato ha espresso il proprio articolato parere, reso in tempi assai ristretti, avendo il Governo optato per l’attuazione della delega entro il 18 aprile 2016.
Il documento pone in primis lo sguardo sull’attuale contesto ordinamentale rappresentato dal vecchio codice (D.Lgs. n.163/2006), modificato da oltre cinquanta atti normativi, dagli interventi della Corte Costituzionale chiamata a dirimere i conflitti di attribuzione tra Stato, Regioni e Province, nonché dal complesso quadro contenzioso che ha coinvolto il giudice amministrativo, il giudice civile, quello penale e quello contabile.
Rileva, quindi, che lo schema di decreto esaminato in via preliminare dal Governo recepisce i principi dettati dalla legge di delega n. 11/2016 per l’attuazione delle direttive volte al riordino dell’intera disciplina, imponendo una drastica riduzione del quadro normativo mediante l’adozione di un codice snello, in particolare svincolato dal modello di regolamento di esecuzione che caratterizzava il precedente.
Il provvedimento legislativo si colloca nel sistema delle fonti di diritto di rango internazionale, nel rispetto delle direttive comunitarie, e delle fonti di rango primario nel rispetto della legge delega e delle competenze legislative regionali.
Viene osservato il divieto di inserire oneri burocratici aggiuntivi rispetto al livello minimo prescritto dalle direttive.
Entrando nel merito del decreto, il Consiglio di Stato invita il Governo a valutare la possibilità di una disciplina di maggior rigore in tema di appalti sotto soglia, subappalto, contratti esclusi.
Viene rilevato il mancato recepimento dei principi di delega riguardanti i conti correnti dedicati, le concessioni del servizio idrico, gli obblighi di esternalizzazione ed avvio tempestivo delle gare per le nuove concessioni.
Vengono espressi dubbi di violazione della delega in materia di gara informale negli appalti sotto soglia con un numero minimo di tre concorrenti, in luogo del minimo di cinque fissato dalla delega , della disciplina degli appalti per la protezione civile e di quella del dibattito pubblico.
In ordine ai rapporti tra codice ed atti attuativi, si chiede che si riproducano e/o abroghino tutte le fonti previgenti, secondo la prevalenza dell’abrogazione espressa rispetto a quella tacita, auspicando anche che si proceda al riordino della legislazione della contabilità di Stato, ormai quasi centenaria.
Viene altresì richiesto che la cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri elabori un piano di azione della fase attuativa del codice, coordinando gli interventi di competenza dei diversi Ministeri, evitando sovrapposizioni e duplicazioni.
Infine, considerata la molteplicità degli atti che dovranno sostituire l’attuale codice, viene auspicato che l’abrogazione del regolamento attuale avvenga in maniera graduale, dal momento della data di adozione dei singoli atti attuativi, a seguito di una ricognizione delle disposizioni sostituite, comunque con un termine definitivo di un biennio dall’entrata in vigore del codice.