Uno studio professionale associato ha impugnato dinanzi alla CTP di Prato l’AVVISO TIA per gli anni 2006/2007 relativo al posto auto collocato nel sottosuolo che la Commissione giudicava non produttivo di rifiuti con decisione confermata dalla CTR, opposta con ricorso per Cassazione dalla Società Ambiente Servizi Mobilità per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed evidente contrasto con l’art. 49 del decr. legisl. n. 22/1997.
La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 22124/2017 della SEZ. V CIVILE, ha accolto i motivi di ricorso per le considerazioni che seguono.
La Tariffa Igiene Anbientale (TIA mera variante della TARSU) ,secondo l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, con riguardo all’art. 62, comma 3, del decr. legisl. n.507/1993, deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, mentre le deroghe indicate nel comma 2 e le riduzioni non operano in via automatica in base alla sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti.
L’impossibilità di produrre rifiuti deve dipendere da fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingente e soggettiva modalità di utilizzo dei locali. E’ quanto la Corte ha precisato con propria sentenza n. 19720/2010 secondo cui
“la situazione di esonero si verifica allorquando la non possibilità di produrre rifiuti dipende dalla natura stessa dell’area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilità ovvero dal fatto che l’area ed il locale siano stabilmente insuscettibili di essere destinati a funzioni direttamente o indirettamente produttive di rifiuti”.
Con specifico riferimento alla tassabilità dei box auto, la Cassazione ha precisato che l’area del sottosuolo adibita a posto auto non è esente da tassazione, poiché non sono ravvisabili ragioni che possano escludere la possibilità di produrre rifiuti, laddove la inesistenza di muri perimetrali, che delimitano la singola area adibita a parcheggio, appare irrilevante in quanto le aree a ciò utilizzate sono esattamente individuabili ed esclusivamente a disposizione dell’utilizzatore, e quindi frequentate da persone, e come tali, produttive di rifiuti in via presuntiva.
Pertanto, non essendosi la CTR uniformata a tali principi, il ricorso è stato accolto, la decisione impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, rigettato anche il ricorso introduttivo proposto dal contribuente.