È stata pubblicata sulla G.U. n.70 del 24 marzo 2016 la Circolare n. 5 del 10 febbraio 2016 del MEF concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli enti territoriali, volte ad assicurare il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, ai sensi dell’articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).
Il testo indica i nuovi criteri per determinare il saldo di finanza pubblica e le modalità riguardanti il monitoraggio e la certificazione, nonché i criteri interpretativi per l’applicazione delle nuove regole di finanza pubblica da parte degli enti territoriali. Specificatamente, a decorrere dal 2016 e fino all’attuazione della legge n. 243 del 2012, “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti, richiedendosi ai suddetti enti di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710).
Nell’ambito del principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria, viene disciplinato il Fondo crediti di dubbia esigibilità. Si tratta di un fondo, stanziato tra le spese di ciascun esercizio di parte corrente e in conto capitale, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio finanziario, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).
Lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
L’istituzione obbligatoria di tale fondo è una delle novità di maggior rilievo dell’introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato e deve essere inteso come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare le spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.
Sulla base di quanto stabilito dal principio contabile 3.3 e seguenti della nuova contabilità, risulta obbligatorio accertare per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, etc.
Per tali crediti accertati nell’esercizio deve essere costituito un fondo crediti di dubbia esigibilità, attraverso un accantonamento annuale da stanziare tra le spese, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e del grado di riscossione dei crediti, rilevato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di riferimento.
Quest’ultimo parametro (grado di riscossione rilevato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di riferimento) è determinato dalla media tra incassi in c/competenza ed in c/residui ed accertamenti degli ultimi cinque esercizi.
Tra le altre tipologie di Fondi per le quali è possibile prevedere stanziamenti di bilancio in sede di previsione e nel corso della gestione, preme altresì rilevare l’attenzione sul Fondo contenziosi
Il Fondo contenziosi è accantonato dall’ente in misura pari alle risorse necessarie per il pagamento dei potenziali oneri derivanti da sentenze secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria al punto 5.2, lettera h. Tale principio prevede che ”nel caso in cui vi sia contenzioso con significative probabilità di soccombenza, l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi”. Si è, pertanto, in presenza di un’obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale l’ente non può impegnare alcuna spesa. Nel caso in cui il contenzioso nasca con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, l’ente deve conservare l’impegno e non effettuare l’accantonamento per la parte impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.
Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).
L’ente deve quindi richiedere ai legali incaricati di seguire le diverse cause in corso e di fornire le necessarie informazioni per l’eventuale quantificazione di tale fondo.
Qualora non siano stati individuati nè quantificati rischi di soccombenza con riferimento al contenzioso formatosi nel corso dell’esercizio precedente e dell’esercizio provvisorio in corso non sarà necessario istituire tale fondo, fermi restando gli accantonamenti già costituti e vincolati con precedenti rendiconti per il finanziamento di liti pendenti.
Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti territoriali, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, non debbono considerare tra le spese finali il Fondo crediti di dubbia esigibilità ed il fondo contenziosi destinati a confluire nel risultato di amministrazione.Ciò amplia la capacità di spesa degli enti permettendo, ad esempio, di utilizzare, nei limiti degli stanziamenti previsti per il Fondo crediti dubbia esigibilità l’avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato riferito al precedente esercizio. La possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato riferito al precedente esercizio, permetterà di avere effetti positivi sugli investimenti.