In data 24 settembre 2015 è stato approvato il Decreto Legislativo n.156, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.233 del 07/10/2015 – Supplemento ordinario n. 55, contenente la riforma di alcuni istituti dell’ordinamento tributario tra cui l’estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso a tutte le controversie indipendentemente dall’ente impositore, quindi anche a quelle degli enti locali.
L’art. 17 bis prevede quindi che il ricorso diventi procedibile solo una volta trascorso il tempo utile (novanta giorni, oltre la sospensione feriale dei termini laddove prevista) per esperire la procedura amministrativa volta alla composizione della lite. Il nuovo meccanismo risulta in concreto attuato dalla previsione che il ricorso produce anche gli effetti del reclamo, che può o meno contenere una dettagliata proposta di mediazione.
Quanto all’ambito di applicazione oggettivo dell’istituto, si conferma che sono soggette a reclamo tutte le controversie di valore non superiore ai 20.000 euro (ivi comprese quelle di rimborso, non espressamente previste nel testo attuale).
Quanto, invece, all’ambito soggettivo di applicazione, l’istituto è stato esteso a tutti gli enti impositori; è sempre ammessa poi la conciliazione giudiziale.
Ai sensi del comma 6 del predetto articolo 17-bis, qualora la procedura amministrativa di reclamo abbia esito positivo, la mediazione si perfeziona con il versamento – entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti – dell’intero importo ovvero della prima rata.
Gli artt. 48-bis e 48-ter riconoscono a ciascuna delle parti la possibilità, entro il termine di dieci giorni prima della data fissata per l’udienza di discussione, di presentare alla Commissione tributaria davanti alla quale pende la causa l’istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.
Il comma 2 del predetto articolo stabilisce che il giudice, dopo un vaglio preliminare dell’istanza, laddove ritenga che sussistano i presupposti di ammissibilità della stessa (ammissibilità del ricorso introduttivo, imposte di competenza della Commissione tributaria, esistenza del potere di conciliare ecc..), inviti le parti alla conciliazione;
qualora l’accordo conciliativo non si realizzi alla prima udienza di trattazione, il giudice può, comunque, concedere alle parti un rinvio e fissare una nuova successiva udienza, per l’eventuale perfezionamento dell’accordo conciliativo ovvero, in mancanza, per la discussione della causa nel merito.
Infine, il comma 3 dispone che la conciliazione debba risultare da apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d’imposta, di sanzioni e interessi; detto verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
In base al comma 4 della disposizione in esame, in caso di avvenuta conciliazione in udienza, il giudizio si chiude con sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere. L’articolo 48-ter disciplina il pagamento delle somme dovute a titolo di conciliazione, stabilendo la percentuale delle sanzioni dovute, le modalità di versamento e di recupero delle somme non versate; trattasi di disposizioni comuni alla conciliazione perfezionatasi in udienza e fuori udienza.