Con la nascita dell’IMU e della successiva IUC, il legislatore ha individuato nuove regole per la pubblicazione delle delibere, ai fini dell’efficacia delle stesse.
Le modifiche normative hanno in realtà coinvolto diverse entrate locali, compresa la tariffa corrispettiva sui rifiuti, soprattutto dopo che la nota ministeriale del 22 febbraio 2014 chiamava all’ordine anche le delibere in materia di Tarip e di cosap. Tuttavia, il mancato rispetto dell’adempimento produce effetti diversi.
Le norme riferite all’IMU e alla TASI sono contenute nel comma 13 dell’articolo 13 del dl 201/2011 e nel comma 688 dell’articolo 1 della legge 147/2013. Specularmente sanciscono l’obbligo di trasmettere, entro il 14 ottobre ai fini della successiva pubblicazione entro il 28 dicembre, i regolamenti e la delibera di approvazione delle aliquote come condizione di efficacia. Come noto, mentre in acconto si utilizzano le aliquote dell’anno precedente, al momento del saldo, si utilizzano i nuovi atti ma solo se rispettano la suddetta condizione di efficacia, finalizzata a fornire al contribuente tutti gli elementi utili in tal senso.
Per quanto riguarda gli altri tributi, quindi TARI, ICP, TOSAP, Imposta sogg, si deve rispettare l’indicazione del comma 15 dell’articolo 13 del dl 201/2011 che ha previsto, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, l’obbligo di inviare
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
La norma commina un effetto sanzionatorio per cui
Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.
Questo obbligo colpisce le delibere regolamentari e tariffarie relative ai tributi locali mentre, per quanto riguarda altre entrate come la TARIP e il COSAP, bisogna richiamare la nota ministeriale del 28 febbraio 2014. Nel documento il ministero traccia la procedura di inserimento nel portale e indica la necessità di trasmettere le delibere e i regolamenti relativi alla TARIP nonché del COSAP. Probabilmente è una scelta dovuta al fatto che quest’ultime si istituiscono in luogo di quelle tributarie. L’estensione si ferma a queste due mentre non sono chiamate in causa altre entrate patrimoniali e non ha comunque l’effetto di bloccare le risorse, non trattandosi di tributi. L’obbligo relativo alla pubblicazione è successivo al rispetto della regola che impone l’adozione delle stesse entro il termine di approvazione del bilancio. E’ lo stesso succitato articolo 52 che, in abbinata all’articolo 53, comma 16, della legge 388/2000, impone di approvare regolamenti e tariffe relativi alle entrate locali entro il termine nazionale previsto per l’approvazione del bilancio.
Questione fortemente dibattuta è il tema dell’approvazione di regolamenti e tariffe di tutte le entrate dell’ente dopo l’adozione del bilancio. Spesso gli enti si trovano a dover accelerare con l’approvazione del bilancio per poter gestire l’ente ma, successivamente, possono avere l’esigenza di fare delle modifiche.
Sul punto, alla luce della caotica situazione normativa e contabile che spesso sacrifica i comuni, la Corte dei Conti Lombardia, con parere 431 del 3 ottobre 2012, ammette la possibilità di rimodulare le tariffe. In assenza di un esplicito divieto, la Corte ha ritenuto che l’ente, con l’approvazione, non esaurisca il potere di deliberare in merito, dovendo solo osservare l’unico limite costituito dal termine ultimo imposto dal decreto ministeriale di differimento e che la riadozione del bilancio sia giustificata da provate ragioni di fatto o di diritto. A detta della Corte, in tali casi non è sufficiente ricorrere a una semplice variazione di bilancio.
La questione è stata analizzata anche dal Dipartimento delle finanze, il quale, nella risoluzione n. 1/DF del 2 maggio 2011, pur ricordando che le delibere di approvazione delle tariffe e delle aliquote costituiscono un allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, rileva che nel caso in cui il comune abbia già deliberato il bilancio di previsione, alla variazione delle aliquote deve necessariamente conseguire una variazione di bilancio.