Presso la V Commissione del Senato prosegue in prima lettura l’esame della conversione del decreto fiscale (D.L. n.148/2017) e del disegno di legge del bilancio 2018 (A.S.2960).
Per il decreto fiscale approdo in Aula e voto entro il 17 novembre; per la legge di bilancio, approdo in aula e voto finale previsto entro il 25 novembre.
Nella conversione del decreto fiscale figura approvato in Commissione l’emendamento rubricato con il n.1.37 il quale prevede che all’art. 1 (Estensione della definizione agevolata dei carichi, c.d. rottamazione) venga aggiunto il periodo seguente alla fine del comma 11:
“al comma 8 del citato articolo 1 (del D.L. n.193/2016) è aggiunto alla fine il seguente periodo:Per la tutela della integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1007, n. 446”.
Risulta anche approvato l’emendamento rubricato con il n. 1.56 il quale prevede che all’art. 1, dopo il comma 11, venga aggiunto il seguente comma:
“11 bis: Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, dele province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 197, n.446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6.ter, ad esclusione del primo comma, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell’articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”.