A seguito del processo di liberalizzazione del settore (Direttive dell’Unione europea 97/67/CE, 2002/39/CE, 2008/6/CE), il mercato è stato aperto alla concorrenza di nuovi operatori, attraverso la graduale riduzione nel tempo dell’area di monopolio riservata alla società concessionaria Poste Italiane, fino alla piena liberalizzazione del mercato attuata con il decreto legislativo n.58 del 2011. Restavano affidati in esclusiva a Poste Italiane, per esigenze di ordine pubblico, le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del Codice della Strada ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs.22 luglio 1999 n.261.
Con la approvazione della L. 4 agosto 2017 n.124 la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2017, il monopolio di Poste sull’invio di multe e notifiche di atti giudiziari in ragione dei commi 57 e 58 dell’art. 1 sopprimeranno, a decorrere dal 10 settembre 2017, l’attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada. Ma entro 90 giorni l’autorità nazionale di regolamentazione dovrà determinare i requisiti e gli obblighi per il rilascio delle licenze individuali e i requisiti su affidabilità, professionalità e onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.
In ragione del comma 57 citato è abrogato a decorrere dal 10 settembre 2017 l’art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
(Servizi affidati in esclusiva). 1. Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
Il Ministero dello Sviluppo economico, con decreto del 25 agosto 2016, ha comunque confermato a Poste Italiane S.p.A la fornitura del servizio universale Postale, per il periodo fino al 30 aprile 2026, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n.58 che ora però non gode più della citata privativa.
All’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 261 come modificato è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonchè per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall’articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi medesimi.». Da ciò emerge quindi la necessità e la garanzia che gli organismi che ci accingeranno a svolgere i suddetti servizi in regime di concorrenza siano tali da garantire il loro corretto espletamento.
L’art. 1 comma 58 della legge che ci occupa prevede che,
“Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (29.8.2017), l’autorità nazionale di regolamentazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, determina, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all’articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999, introdotto dal comma 57 del presente articolo; con la stessa modalità l’Autorità determina i requisiti relativi all’affidabilità, alla professionalità e all’onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.
Resta evidente che sino a quando non saranno individuati gli specifici requisiti e non siano conferite le licenze ai soggetti richiedenti POSTE ITALIANE rimane ancora l’unico soggetto di cui avvalersi in grado di effettuare le notifiche degli atti ai sensi della L. 890/1982 e dell’art.201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.