La Regione Veneto impugnava gli AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI 2002/2007 del Comune di Battaglia Terme relativi ad un complesso immobiliare destinato ad attività termali, che la CTP accoglieva e la CTR dichiarava illegittimi invitando il Comune a calcolare le sanzioni e gli interessi secondo il criterio del cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n.472/1997, ritenendo peraltro infondata la pretesa della Regione di beneficiare della esenzione ICI ex art. 7, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 504/1992 in quanto non fosse sufficiente la destinazione dell’immobile regionale al conseguimento della funzione istituzionale, ma fosse altresì necessario il concreto utilizzo in relazione allo svolgimento del compito istituzionale, situazione non provata dalla Regione stessa.
Nel ricorso per Cassazione la Regione ha sostenuto la violazione di legge in quanto i giudici della CTR non avevano preso in considerazione la circostanza che l’immobile aveva formato oggetto del Piano di Rilancio per la riqualificazione del patrimonio, al fine di promuovere, con idonei provvedimenti, l’incentivazione, il sostegno e la qualificazione del patrimonio idrico termale ai sensi della Legge n. 323/2000.
Il Supremo Collegio, con la sentenza n. 27086/2016, pubblicata il 28 dicembre 2016, ha ritenuto che la norma agevolativa recata dall’art. 7, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 504/1992 debba essere interpretata nel senso che “l’immobile è destinato ai fini istituzionali non solo quando nello stesso vengono esercitate le attività sue proprie ma anche quando esso si trova nella fase in cui vengono espletate le necessarie attività preparatorie, quali l’ottenimento di permessi o concessioni o l’indizione di gare di appalto”. In definitiva, l’espletamento da parte della Regione di attività propedeutiche all’inizio dell’attività istituzionale, come provato dalla documentazione prodotta, doveva ritenersi valida al riconoscimento della esenzione invocata ai fini ICI, accogliendo, pertanto, il ricorso in questione.