La CTR Sardegna ha rigettato l’appello della CASA SALESIANA relativo ad un accertamento ICI per l’anno 2003 di un immobile destinato ad attività didattica. Nel ricorso per Cassazione l’ente religioso ha denunciato, fra le altre, la errata applicazione della norma di cui all’art. 39 del D.L. n.223 del 2006 sul presupposto che questa avesse natura interpretativa e non innovativa, nonché la falsa applicazione dell’art. 7, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992 ritenendo legittimo l’accertamento solo in base alla natura commerciale dell’attività svolta e non sul requisito soggettivo dell’ente stesso.
La Suprema Corte ha disatteso i motivi di ricorso affermando, in primo luogo, che l’accertamento relativo all’anno 2003 pone in rilievo il testo originario dell’art. 7, lettera i) del D.Lgs. 504/1992, a mente del quale sono esenti dall’imposta gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c) del TUIR 917/1986 destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche…..nonchè delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della L. n.223/1985, che definisce ATTIVITÁ DI RELIGIONE O DI CULTO quelle dirette alla cura delle anime ed all’esercizio del culto e che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale. Non viene quindi in rilievo l’applicabilità delle modifiche introdotte dalla legge di conversione n.248/2005 del D.L. n.293/2005 con la estensione della esenzione a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle attività, e poi dall’art. 39 dello stesso D.L. n.223/2005 che ha inteso applicabile l’esenzione alle attività indicate che non abbiano esclusivamente natura commerciale.
La Corte ha ribadito la propria giurisprudenza secondo la quale, con riferimento ad attività di gestione di scuola paritaria svolta da un istituto religioso, l’esenzione ici può trovare applicazione a condizione che sia dimostrato dal contribuente che l’attività didattica sia svolta con modalità non commerciali. Ha inoltre richiamato la decisione della Commissione UE del 2012 la quale ha chiarito che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica , cioè offrire beni o servizi sul mercato, e con riferimento all’attività didattica svolta da scuola paritaria, non basta ad escludere il carattere economico il rispetto delle condizioni quali il rispetto degli standard di insegnamento, l’accoglienza degli alunni portatori di handicap ecc. , essendo necessario che l’attività sia svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico, tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio.
Ha quindi preso atto, la Suprema Corte, che nel caso in esame il Comune di Cagliari ha dimostrato che l’attività didattica nell’anno in questione, è stata esercitata dietro il pagamento di una retta che non si è discostata nell’ammontare da quelle di mercato. Tale accertamento, ad avviso della Corte, resta insindacabile da parte della stessa.
Per le suddette considerazioni, è stato rigettato il ricorso del contribuente.
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