Il contratto di erogazione dell’acqua, della luce e del gas, verso il corrispettivo di un prezzo, è un contratto di somministrazione (articolo 1559 del Codice civile) mediante il quale
«se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente, e l’inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l’esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso» (articolo 1565).
Pertanto l’ente erogante, in caso di morosità dell’utente, non dovrebbe sospendere la fornitura in assenza di una comunicazione scritta di preavviso.
Sul problema è intervenuto il Tribunale di Roma (si veda anche il Tribunale di Brescia, ordinanza del 21 maggio 2014) il quale, con ordinanza del 27 giugno 2014, riformava l’ordinanza impugnata (e rigettava l’istanza avanzata), con la quale era stato precedentemente ordinato all’ente somministrante di riallacciare e ripristinare l’erogazione del gas (servizio sospeso per morosità nel pagamento di alcune fatture e che aveva già subito una precedente sospensione), stante la natura del servizio e la mancata evasione della richiesta di voltura nominativa dell’utenza.
Il giudice di merito ha precisato che, in considerazione della permanente morosità
«non sussiste un obbligo di riattivazione dell’utenza, né sussiste un obbligo a contrarre, stante la liberalizzazione del mercato» e che «il danno lamentato corrispondente alle conseguenze derivanti dalla mancata voltura o attivazione di fornitura del gas per il riscaldamento» (l’utenza era infatti intestata per errore ad un condominio) «si risolve in un mero pregiudizio economico, potendo dette problematiche essere agevolmente risolte mediante il pagamento della somma dovuta, di non rilevante entità, e in relazione alla quale non si è provata l’impossibilità o la grave difficoltà di pagamento».
La pronuncia è qui riferita all’erogazione del gas ma può essere estesa anche a quella dell’acqua.
In ragione di ciò, si ritiene legittima la sospensione dell’erogazione dell’acqua, ricordando però che non sono mancate, in passato, opinioni contrarie, per le quali il diritto che con la sospensione del servizio si intende tutelare è puramente economico e, dunque, sempre riparabile, mentre per i fruitori del servizio la sospensione dell’erogazione dell’acqua, del riscaldamento, considerati servizi essenziali, contrasterebbe con l’articolo 32 della Costituzione che garantisce il diritto alla salute.
Occorre comunque ricordare che la nuova formulazione dell’articolo 63, comma 2, delle Disposizioni di attuazione afferma che, in caso di morosità, i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti se non dopo l’escussione degli altri condomini i cui dati devono essere forniti dall’amministratore se richiesti (articolo 63, comma 1).
Le modalità di distacco ivi compresa la tempistica e le modalità di formalizzazione della diffida sono state formalizzate dall’Autorità per l’energia (Delibera ARG/gas 99/11. – TIMG – Articoli 4, 5, 6 comma 5 ; Delibera ARG/gas 64/09. – TIVG – Art. 2, comma 3, lettera C) Delibera n. 229/01 articolo 9, quest’ultima pubblicata nel testo coordinato con le successive modifiche, valido dal primo gennaio 2017).