Nel Supplemento Ordinario n.31 della Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017 è pubblicata la Legge n.96/2017 di conversione del D.L. n. 50/2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria per gli enti territoriali ed ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici.
Il provvedimento, inizialmente composto da 67 articoli, è stato notevolmente ampliato ed approvato dalle Camere con il ricorso alla fiducia in sede di conversione, con l’integrazione di 40 articoli e con la disciplina di materie prima non contemplate, quali misure per il lavoro, l’organizzazione dell’ANAC, la crisi ALITALIA, la disciplina dei voucher ecc.
Il testo originale del decreto è stato illustrato dall’Avv. A. Foligno nell’articolo pubblicato in FINANZA TERRITORIALE il 4 maggio, con il richiamo agli articoli di maggiore interesse per gli enti locali. Ora giova richiamare l’attenzione sulle disposizioni che hanno subito variazioni in materia procedure esecutive, di contenzioso tributario, di riscossione.
L’art. 8 (Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari), modificato alla Camera, amplia i limiti di pignorabilità degli immobili, prevedendo che il concessionario della riscossione possa procedere alla espropriazione dei beni immobili purchè il loro valore complessivo sia pari almeno a centoventimila euro.
È stato inserito il comma 1-bis, volto a garantire la validità dell’atto avente ad oggetto diritti reali su fabbricati già esistenti, se la mancanza del riferimento alle planimetrie o della dichiarazione di conformità, ovvero la mancanza dell’attestazione di conformità non siano dipese dall’inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità allo stato di fatto. In tal caso una sola delle parti è autorizzata a confermare l’atto con atto successivo che contenga le informazioni omesse. Viene altresì stabilito che l’atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce ed è dunque esente dall’imposta di bollo.
L’art. 10 (Reclamo e mediazione) estende l’ambito operativo dell’istituto del reclamo/mediazione nel contenzioso tributario alle controversie di valore sino a cinquantamila euro, innalzando la soglia precedente che era di ventimila euro.
Le nuove regole si applicano agli atti impugnabili notificati dal primo gennaio 2018. Il comma tre dispone che anche i rappresentanti dell’agente della riscossione i quali concludono la mediazione o accolgono il reclamo rispondono solo in caso di dolo in relazione alle azioni di responsabilità in materia di contabilità pubblica.
Il comma 3-bis introdotto durante l’esame parlamentare esclude dalla mediazione i tributi che costituiscono risorse proprie tradizionali UE.
L’art. 11 (Definizione agevolata delle controversie tributarie), modificato dalla Camera, consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, mediante pagamento degli importi indicati nell’atto impugnato e degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo , con esclusione, quindi, delle sanzioni e degli interessi di mora.
Il comma 1-bis consente a ciascun ente territoriale, entro il 31 agosto 2017, di stabilire l’applicazione delle norme in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie a quelle in cui è parte il medesimo ente. Va ricordato che le somme sono rateizzabili con massimo di tre rate.
Possono essere definite con modalità agevolate le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, pendenti in ogni stato e grado del giudizio , compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio.
Il comma 3 modificato estende l’applicazione temporale della definizione agevolata delle controversie tributarie ai giudizi il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017.
Art. 35 (Misure urgenti in tema di riscossione) modificato nel corso dei lavori parlamentari prevede che il nuovo ente AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, subentrato ad Equitalia con effetto dal primo luglio 2017, può svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali di tutte le amministrazioni locali (come individuate dall’ISTAT) e delle società da esse partecipate, con esclusione delle società di riscossione, mentre la norma previgente faceva riferimento solo ai comuni, alle province e alle società da essi partecipate.
Inoltre, a decorrere dal primo luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidare all’Agenzia Entrate Riscossione la sola attività di riscossione, spontanea e coattiva, e non più come previsto dalla norma precedente anche le attività di accertamento e liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali.
Nel corso dell’esame parlamentare è stata inserita la lettera 1-bis al comma 1, che consente ai comuni ed agli altri enti locali di effettuare il versamento delle entrate tributarie, nonché delle entrate diverse anche sui conti correnti postali intestati all’ente impositore, oltre che attraverso gli strumenti già previsti (conto corrente della tesoreria, F24 o strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori).
Si ricorda che l’articolo 2 del D.L. n.193/2016 ha prorogato al 30 giugno 2017 la possibilità per gli enti locali di avvalersi di Equitalia per la riscossione delle proprie entrate.
In calce all’articolo viene pubblicato l’elenco aggiornato dall’ISTAT delle unità istituzionali appartenenti al settore delle P.A. facenti parte delle Amministrazioni locali.
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