È stato proposto ricorso per Cassazione avverso due avvisi di accertamento ICI del Comune di Treviso riferiti ad un terreno agricolo considerato edificabile sebbene coltivato in proprio dal contribuente, e per i quali CTP e CTR avevano respinto l’impugnazione.
Il contribuente ha lamentato la violazione degli articoli 18 e 19 del D.Lgs. n. 546/1992 per avere il Comune rifiutato di annullare in via di autotutela i due avvisi divenuti definitivi, avendolo il giudice tributario considerato un provvedimento di natura discrezionale da parte dell’ente impositore.
Sul punto la Cassazione, Sez.V Civile, con la sentenza n. 13391/2016, pubblicata il 30 giugno 2016, uniformandosi a precedenti pronunce della Corte, ha ritenuto che contro il diniego dell’Amm.ne di procedere all’esercizio dell’autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per eventuali profili di illegittimità del rifiuto, e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria, perché altrimenti si avrebbe una indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa e la inammissibile vertenza sulla illegittimità di un atto impositivo ormai definitivo.
Riguardo alla censura inerente l’assoggettamento all’ICI da parte del Comune di un terreno di proprietà del contribuente per il 90 per cento e del figlio per il restante 10 per cento, la Corte ne ha rilevato la infondatezza in quanto la CTR, con accertamento di fatto insindacabile, ha affermato che il ricorrente ricava la parte più consistente del proprio reddito da una fonte diversa dal lavoro agricolo. Di conseguenza, poiché in tema di ICI la riduzione di imposta per i terreni agricoli di cui all’art. 9 del D.Lgs. n.504/1992 ricorre in presenza dei requisiti della qualifica di coltivatore diretto od imprenditore agricolo a titolo principale, ne deriva che, nel caso di specie, risultando che il reddito del ricorrente dai canoni di locazione di propri immobili è nettamente superiore a quello per la coltivazione del fondo, va senz’altro escluso il diritto alle agevolazioni.
Circa le sanzioni per omessa dichiarazione ICI applicate dal Comune per ciascuna annualità senza il rispetto del principio di cumulo e di continuazione, la Corte ha ritenuto di accogliere il ricorso per violazione dello articolo 12, c. 5, del D.Lgs. n.472/1997, secondo cui “quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo”, norma valida anche per l’ICI.