Il TAR TOSCANA SEZ. I – con la sentenza n. 438/2017 ha preso in esame il ricorso di una società pubblicitaria avverso il provvedimento del Comune di Firenze di diniego alla restituzione di un pagamento non dovuto per il CIMP (Canone per la installazione di mezzi pubblicitari) di cui all’art. 62 del d.lgs. n.446/1997.
Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione nella considerazione che il canone in oggetto riveste la natura tributaria, per cui rientra nella competenza delle Commissioni Tributarie la questione del rimborso.
Il TAR ha rilevato che il petitum sostanziale è costituito dall’azione di ripetizione del canone che la società reputa di avere versato al Comune in misura eccedente rispetto al dovuto, a seguito della dichiarata illegittimità delle tariffe. Ne consegue che la giurisdizione spetta al giudice tributario ai sensi dell’art. 19, c. 1, lettera g) del d.lgs. n. 546/1992.
Non ha ritenuto fondata la pretesa del riconoscimento della competenza del giudice amministrativo poiché non si tratta di impugnativa del Regolamento o di delibera comunale di determinazione delle tariffe, bensì dell’obbligo di restituzione da parte del Comune della somma indebitamente riscossa.
Sulla natura tributaria del canone, il TAR ha fatto richiamo alla sentenza n. 141/2009 della Corte Costituzionale la quale ha dichiarato che tale prelievo costituisce una mera variante dell’imposta sulla pubblicità e conserva, quindi, la qualifica di tributo propria della stessa.