Il termine ultimo per approvare la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali è l’1 febbraio 2017. Esattamente 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del dl 193/2016, che introduce questa facoltà all’articolo 6 ter per comuni province e regioni. Grazie alle insistenze di Anci, anche le ingiunzioni emesse dai comuni o dai loro concessionari, potranno beneficiare di un mini condono così come prevede l’articolo 6 del medesimo decreto per le cartelle di pagamento. Il principio è lo stesso ma le regole applicative cambiano, soprattutto dopo le ultime interpretazioni della nota Ifel del 19 dicembre 2016.
La definizione delle ingiunzioni non è automatica bensì opera solamente se l’ente locale approva apposito regolamento entro la dead line dell’1 febbraio 2017. Dal punto di vista dell’ambito applicativo, il comune decide quali entrate e quali annualità possono beneficiare dello sconto tra tutte le ingiunzioni notificate nel periodo intercorrente tra l’anno 2000 e il 2016. Quindi, si potrebbe fare una scelta onnicomprensiva, tra l’altro auspicabile, oppure definire solo certe annualità o determinati tributi piuttosto che le sanzioni al codice della strada (ambito molto interessato all’operazione). In ogni caso, vi rientrano solo le ingiunzioni notificate, o dal comune o da un terzo abilitato, entro il 31 dicembre 2016. Il beneficio applicabile è di due tipi: l’azzeramento della sanzione solo per le entrate tributarie (ICI, IMU, ICP, TARI e altri tributi) e l’azzeramento di maggiorazione e interessi solo per le sanzioni al codice della strada (non altre sanzioni amministrative). Le sanzioni tributarie sono quelle iscritte in ingiunzione per effetto dell’accertamento precedente oppure anche irrogate direttamente nella stessa, come può accadere per la Tari. In ogni caso, la definizione sconta tutte le sanzioni contenute nell’ingiunzione, indipendentemente dalla fase di irrogazione. Non sono previsti benefici su aggio e spese. In caso di riscossione mediante concessionario, si richiama l’attenzione sulla debenza dell’aggio indicando chiaramente nel regolamento la sorte del medesimo, vale a dire se resta cristallizzato al 31.12.2016 o se viene ricalcolato (in tal caso va tenuto conto degli effetti contrattuali).
Il ragionamento sull’opportunità o meno di adottare la definizione agevolata delle ingiunzioni va condotto sulla base della situazione di ciascun ente. Se da un lato appare come facilitazione di incasso, dall’altro lato vanno valutate le obiezioni di iniquità di una misura che non consente di far rientrare gli atti di accertamento non pagati o altri titoli che non sono stati oggetto di richiesta mediante ingiunzione fiscale. Spesso, negli enti locali, le dilazioni più numerose si trovano collocate nella fase accertativa e non in quella coattiva. Queste, come visto sopra, non potranno accedere al beneficio, diversamente dalle dilazioni sul titolo coattivo.
Tra gli aspetti di maggior riflessione sul testo vi è la parte della rateazione, che va pensata con cura in relazione agli importi da versare e alle dilazioni già riconosciute. Il testo di legge dà molta libertà su numero e scadenza delle rate con l’unico vincolo che l’ultima rata non può superare il 30 settembre 2018. Seguire la tempistica prevista per le cartelle non appare adatto ai tributi locali, caratterizzati da importi più bassi. Pertanto l’ente può decidere di ridurre i tempi, anche in base al valore del carico, ma non ampliarli. La valutazione va fatta sulla base delle dilazioni in corso che accederanno alla definizione tenuto conto degli importi. E’ consigliabile che l’ultima rata per il versamento della definizione agevolata non superi la data che era stata definita nel piano di dilazione.
Si evidenzia che, rispetto alla definizione delle cartelle, l’articolo 6 ter non utilizza come atto di impulso la dichiarazione, bensì l’istanza, che dovrà essere costruita sulla base delle caratteristiche definite nel regolamento ed essere valutata con apposita risposta dell’ente entro le tempistiche prestabilite. Dovrà contenere la rinuncia ai giudizi pendenti e l’impegno al versamento entro le rate prescelte ai fini del perfezionamento. Per ottenere un buon risultato, è utile una informazione mirata a tutti i soggetti potenzialmente interessati all’adesione. Un lavoro che deve essere organizzato e sviluppato nei mesi immediatamente successivi alla pubblicazione della delibera di approvazione della definizione, con pronto riscontro e definizione di apposito piano di dilazione della pretesa ricalcolata.