Nella seduta della Camera n. 593 del 18 marzo 2016, il Sottosegretario alle Finanze ha risposto ad una interpellanza urgente del Movimento 5S sugli intendimenti del Governo in ordine alla revoca della autorizzazione ad Equitalia alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dall’ACEA SPA ATO 5 Frosinone nei confronti degli utenti del servizio idrico , concessa con D.M. del 22 febbraio 2016, pubblicato nella G.U. del 10 marzo 2016.
Il Parlamentare ha lamentato che l’incarico ad Equitalia rischia di aprire la strada a nuovi affidamenti ai concessionari della riscossione anche per crediti di natura privatistica, per di più gestiti da privati, aggravando l’utenza di ulteriori costi ed oneri relativi ad un servizio che potrebbe essere svolto anche dal gestore idrico, come previsto dallo stesso articolo 156 del Testo Unico Ambientale, tenendo comunque presente che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 335 del 2008 ha attribuito alla tariffa la natura di corrispettivo contrattuale, quasi a volerne escludere la riscossione mediante ruolo coattivo, tipica delle entrate tributarie. Inoltre, è notoriamente critico il rapporto dei cittadini di Frosinone con il gestore e si paventa il rischio di ricevere cartelle esattoriali salatissime , per cui si chiede un intervento normativo del Governo che eviti la possibilità per i soggetti privati (anche a partecipazione pubblica) di fare uso della procedura di riscossione mediante ruolo.
Il rappresentante del Governo ha risposto che la riscossione coattiva mediante ruolo è stata estesa alla tariffa idrica dall’articolo 17 del decr. legisl.n.46/1999; lo stesso articolo dispone che il Ministro dell’Economia e delle Finanze possa autorizzare tale forma anche per la riscossione dei crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, dopo che sia stata emessa l’ingiunzione conforme al dettato del R.D. n.639/1910, qualora sia stata valutata la rilevanza pubblica del credito. Sotto questo profilo, la giustizia amministrativa ha avuto modo di osservare che tale rilevanza può essere riferita all’interesse della collettività che usufruisce del servizio idrico e, quindi, in relazione alla maggiore efficienza dello stesso anche all’interesse della società alla immediata riscossione delle proprie entrate.
Il decreto di autorizzazione a favore dell’ACEA SPA ATO 5 FROSINONE è stato emanato a seguito di una attenta attività istruttoria finalizzata al riscontro dei requisiti richiesti dalla legge. Si tratta, infatti, di una spa il cui socio di maggioranza è Roma Capitale, che deve vigilare sul mancato pagamento da parte degli utenti morosi per non compromettere l’equilibrio economico dell’azienda.
Sul fatto che l’incarico ad Equitalia possa aggravare di ulteriori costi l’utenza, il MEF ha osservato che la natura di corrispettivo della tariffa non esclude che la stessa possa essere assimilata alle entrate tributarie degli enti locali piuttosto che alle entrate di diritto privato, stante la oggettiva differenza tra le tariffe corrispettive determinate in base al principio della copertura dei costi del pubblico servizio, rispetto a quelle determinate in base agli andamenti del mercato per ottenere una entrata patrimoniale.
Tale decisione ha radici antiche: tempo fa Equitalia si vide delegittimata dalla riscossione dei canoni idrici nell’ATO della provincia di LATINA in ragione del fatto che le cartelle esattoriali venivano emesse senza che vi fosse un titolo esecutivo sottostante, in ragione della già citata natura patrimoniale dell’entrata. Infatti ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 46/1999 il ruolo può essere emesso per quanto riguarda le entrate patrimoniali solo qualora vi sia un titolo esecutivo sottostante. Per tale ragione viene oggi utilizzato l’art. 17 del d.lgs. 46/1999 che consente alle società per azioni a capitale pubblico di avvalersi per la riscossione delle loro entrate patrimoniali del ruolo, qualora siano autorizzate dal MEF ad emettere le ingiunzioni ex R.D. 639/1910 , che sono titoli esecutivi qualora il credito civile sia certo , liquido ed esigibile.Va ricordato che svariati altre società pubbliche si erano in precedenza avvalse di tale procedura (ANAS s.p.a., TRENITALIA s.p.a. etc).
Va ricordato peraltro che per quanto riguarda le medesime entrate che qui ci occupano ,in precedenza ,il MEF si era dichiarato incompetente autorizzare i soggetti gestori alla emissione dell’ingiunzione ritenendo che la norma relativa alla riscossione dei canoni idrici, soprattutto se gestiti da società pubbliche , non necessitasse di ulteriori interventi.
Infine, per quanto riguarda l’uscita di Equitalia dalla riscossione delle entrate locali, va osservata la norma vigente che ha prorogato al 30 giugno 2016 l’attuale regime e che allo stato, deve prevedersi un ulteriore possibile prolungamento della fase transitoria al 31.12.2016.