Vari comuni hanno adottato un proprio regolamento per l’applicazione del “canone patrimoniale concessorio non ricognitorio” ex art. 27 del D.Lgs. n. 285/1992 (codice della strada) che dispone sia stabilita dall’ente proprietario della strada “per l’uso o l’occupazione delle strade e delle loro pertinenze”. Il problema, stante la titolarità del Comune in materia, ha già formato oggetto di esame da parte del Giudice Amministrativo che lo ha costantemente risolto nel senso della cumulabilità della tassa con il canone concessorio (Cons. St., Sez. V, 26 marzo 2003 n. 1751; Sez. IV 22 aprile 1996 n. 524; TAR Emilia Romagna – Parma – 7 giugno 2001 n. 309; 18 ottobre 1999 n. 651; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 9 gennaio 1995 n. 26; TAR Toscana, Sez. I, 3 maggio 1995 n. 296; Consiglio di Stato 25/2/2013 n. 5 ;).
Tale orientamento si fonda sulla considerazione della diversità di natura dei due istituti. Mentre il canone di concessione trova la sua giustificazione nella necessità per l’ente pubblico proprietario del terreno di trarre un corrispettivo per l’uso esclusivo e per l’occupazione dello spazio, concessi contrattualmente o in base a provvedimento amministrativo a soggetti terzi, la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche è istituto di diritto tributario, dovuta al Comune quale ente impositore al verificarsi di determinati presupposti, ritenuti dal legislatore indici seppure indiretti di capacità contributiva.
Anche la Cassazione ha affermato che la Tosap e il canone di concessione possono coesistere, senza dare luogo a duplicazione d’imposta, essendo diversa la natura giuridica (tassa e canone di concessione) e il fondamento da cui traggono origine (fonte legale per la Tosap, atto amministrativo per il canone). ).Eguale riconoscimento in materia di cumulabilità ha avuto con il canone concessorio in questione il Canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche istituto dai Comuni ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 446/1997 in sostituzione della TOSAP. (ex plurimis TAR Lombardia, Sez. Brescia, 21/3/2014 n. 156).La Circolare MEF n.1 del 20 gennaio 2009 è intervenuta chiarendo,stante la compatibilità, i corretti parametri di applicazione tra le imposizioni determinanti l’occupazione del sottosuolo e il Canone ex art. 27 del Codice della Strada. In relazione a quanto detto emerge quindi la piena legittimità da parte del Comune in merito alla istituzione del canone concessorio de quo e alla conseguente emanazione dei regolamenti in tal senso.
A confermare la legittimità della condotta del Comune che abbia introdotto il canone ex art. 27 del D.Lgs. 285/1992 è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 6459 del 31.12.2014 la quale recita :
“Il presupposto per la pretesa del canone concessorio non si rinviene nel Regolamento generale delle entrate del Comune ma nelle fonti legislative che presuppongono la corresponsione del canone di occupazione: ossia l’art. 27, commi 7 e 8, del D.L.vo 285 del 1992, l’art. 3, comma 149, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, che ha conferito al Governo la delega per la revisione dei tributi locali, l’art. 52, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, e l’art. 14, comma 6, del D.L.vo 14 marzo 2011, n. 23. L’insieme di tali disposizioni di legge individua, pertanto, quelle fonti legislative che ai sensi dell’attuale testo del o comma 1 dell’art. 93 del D.L.vo 59 del 2003 derogano al divieto di imposizione di oneri o canoni per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica; proprio l’esistenza di tale evidente deroga ex lege al “Divieto di imporre altri oneri” in esso previsto impedisce di configurare il medesimo art. 93 del D.L.vo 59 del 2003 quale lex specialis rispetto alla disciplina contenuta nei commi 7 e 8 dell’art. 27 del D.L.vo 285 del 1992”.
Nella citata sentenza la Magistratura Superiore ha espressamente chiarito che “Il canone medesimo va preteso dall’Amministrazione anche nella ipotesi in cui per la stessa occupazione è già corrisposta la TOSAP e la COSAP ,trattandosi comunque,come detto innanzi,di una entrata patrimoniale espressamente stabilita da una disposizione di legge ,ossia dall’anzidetto art. 27 commi 7 e 8 del D.Lgs,285 del 1992”.
Il secondo periodo del comma 3 dell’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997, prevede,infatti, per la TOSAP e il COSAP che, per le occupazioni del territorio comunale, il canone sia commisurato forfettariamente in relazione al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle specifiche classi di comuni in relazione al numero degli abitanti. Inoltre, la stessa norma dispone che dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa “va detratto l’importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.
Tale norma risponde all’esigenza di evitare una duplicazione di oneri connessi alla stessa occupazione.
Tra detti oneri , specifica la circolare MEF n.1 del 20 gennaio 2009 :
“deve essere sicuramente annoverato il canone previsto dai commi 7 e 8,dell’art. 27 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante le disposizioni sul codice della strada, che disciplinano le formalità per ottenere il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni richieste per le occupazioni che interessano strade non statali, prevedendo il pagamento di una somma che, come affermato da costante giurisprudenza (Cfr. ex multis: Corte di Cassazione, sez.V, sentenze 27 ottobre 2006, n. 23244 e 31 luglio 2007, n. 16914), deve essere corrisposta anche nel caso in cui per la stessa occupazione viene pagata la TOSAP o il COSAP. Pertanto, la lettura coordinata delle norme innanzi richiamate comporta che, ferma restando la debenza del canone del codice della strada per l’intero ammontare, è solo dall’importo dovuto a titolo di TOSAP (ovvero di COSAP) che va detratto quello del canone del codice della strada”.
Secondo la richiamata sentenza del Consiglio di Stato nulla impedisce quindi che possa avvenire l’inverso e cioè che la TOSAP/COSAP sia detratta da un canone concessorio non ricognitorio anche di valore superiore ad essa.
Sono a conferma di tale orientamento le ordinanze n. 3214 – 3215 – 3216 – 3217 3218 -3219 del Consiglio di Stato Sez.V del 16 luglio 2015 che hanno espressamente stabilito che” meritano condivisione le argomentazioni contenute nella sentenza di questa Sezione del 31 dicembre 2014, n. 6459.”.