l Senato, con voto quasi unanime, ha approvato in via definitiva nella seduta del 28 settembre 2017 il disegno di legge recante disposizioni in favore dei piccoli comuni, ora in attesa di essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento si compone di 17 articoli.
Le finalità, descritte nell’articolo 1, sono di promuovere e favorire lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni e di tutelarne e valorizzarne il patrimonio naturale, rurale, storico ed architettonico.
Riguarda i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, i quali potranno beneficiare dei finanziamenti concessi purchè rientrino nelle tipologie indicate nel comma 2.
L’articolo 2 demanda ad una pluralità di enti, quali Stato, Governo, Regioni, Città metropolitane, province, aree vaste, comuni, la possibilità di promuovere la QUALITÀ E L’EFFICIENZA DEI SERVIZI ESSENZIALI: a tale scopo viene prevista la possibilità di istituire CENTRI MULTIFUNZIONALI per le prestazioni di una pluralità di servizi per i cittadini in materia ambientale, sociale, energetica, postale, scolastica, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione, sicurezza, nonché di attività di volontariato e di associazionismo.
Fondi per 10 milioni nell’anno 2017 e 15 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 sono previsti nell’articolo 3.
In base all’articolo 4 possono essere individuati all’interno dei centri storici zone di particolare pregio da riqualificare mediante interventi pubblici e privati.
Per evitare l’abbandono di immobili e di terreni viene prevista nell’articolo 5 la possibilità di adottare misure volte alla loro acquisizione e riqualificazione, come pure l’acquisizione di stazioni ferroviarie disabilitate e di case cantonali dell’ANAS, nonché della realizzazione di circuiti e itinerari turistici culturali connessi alla rete ferroviaria (articolo 6).
Possibili, per l’articolo 7, convenzioni con la Chiesa Cattolica e con altre Confessioni religiose riconosciute per la salvaguardia ed il recupero di beni culturali, storici, artistici di proprietà di tali Enti.
L’articolo 8 prevede la possibilità di sviluppo della BANDA LARGA, in attuazione del PIANO 2015 con utilizzo dei fondi del CIPE di cui alla deliberazione n. 65/2015.
L’articolo 9 consente il ricorso alla rete telematica gestita dai concessionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per favorire l’attività di incasso di imposte, tasse e tributi, nonché dei corrispettivi per i consumi idrici, per l’energia e di ogni altra somma di pubblica utilità. Prevista anche la possibilità di affidare a POSTE ITALIANE la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa.
Per l’articolo 10 il Dipartimento per l’informazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà promuovere una INTESA tra Governo, ANCI, Federazione della Stampa per la distribuzione dei quotidiani anche nei piccoli comuni.
I piccoli comuni potranno promuovere il consumo e la commercializzazione dei prodotti agro alimentari provenienti da filiera corta (articolo 11) e favorire misure per la vendita di tali prodotti (articolo 12).
Per le aree rurali e montane l’articolo 13 reca disposizioni per l’attuazione di politiche volte allo sviluppo ed alla tutela delle stesse.
Iniziative per la promozione cinematografica in favore dei piccoli comuni sono contenute nell’articolo 14.
L’articolo 15 reca disposizioni per i trasporti e l’istruzione nelle aree rurali e montane.
L’articolo 16 contiene la clausola di invarianza finanziaria della legge, con la sola eccezione delle risorse assegnate al Fondo di cui all’articolo 3.
Per le Regioni a Statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano le disposizioni della legge si applicano in quanto compatibili con i rispettivi Statuti e con le norme di attuazione (articolo 17).