La storia del rimborso delle spese sostenute dai Comuni per il funzionamento della giustizia, che origina dall’applicazione della Legge n. 392/1941 e delle disposizioni relative alle modalità di rimborso contenute nelle varie leggi (DPR n. 187/1998, DPR n. 61/2014, Legge di stabilità 2015 e Legge di bilancio 2017 n. 232/2016) si caratterizza per le numerose decisioni dei TAR intervenute sui ricorsi proposti dalle Amministrazioni locali, da ultimo avverso il DPCM del 10 marzo 2017, pubblicato nel Supplemento n. 25 della Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017.
Di questi giorni l’Ordinanza del TAR LAZIO n.04809/2017, pubblicata il 15 settembre, la quale ha sospeso l’esecuzione del citato decreto presidenziale nella parte in cui subordina il riconoscimento ed il rimborso del contributo alla rinuncia da parte del Comune (Ascoli Piceno) al contenzioso pendente, ravvisando in tale aspetto un pregiudizio non solo di carattere economico, bensì anche una lesione del diritto di difesa, di particolare rilevanza e di difficile reintegrabilità. Il TAR LAZIO, accogliendo il ricorso, ha rinviato la decisione sul merito alla udienza del 4/7/2018.
Di particolare rilievo sul problema, la Nota di approfondimento dell’IFEL in data 18 settembre 2017 che affronta il tema delle conseguenze delle mancate assegnazioni da parte del Ministero della Giustizia e l’esiguità delle risorse impegnate dal Governo con la legge finanziaria 2017, auspicando che alla luce della pronuncia del TAR LAZIO si affronti in maniera adeguata la soluzione delle criticità, con integrazione delle somme disponibili, l’accorciamento del periodo di rateizzazione, la emanazione di norme specifiche per la gestione ordinaria dei residui registrati nei bilanci.
Il Ministero della Giustizia ha diramato la Circolare 10 agosto 2017, prot. 151185. U con la quale fornisce istruzioni ai 110 Comuni interessati per la trasmissione entro e non oltre il 30 settembre 2017 dei documenti per la corresponsione del contributo spettante per l’anno 2015.