Le SS.UU. della Cassazione sono state chiamate a decidere sul regolamento di competenza richiesto dal Tribunale di Roma in ordine ad una controversia avviata da un cittadino nei confronti di Equitalia sud nel corso di una opposizione agli atti esecutivi aventi ad oggetto l’applicazione delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada, in particolare “IL PREAVVISO DI ISCRIZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO”.
La SEZIONE VI CIVILE DELLA CASSAZIONE, con l’Ordinanza n.4176/2017, ha rilevato in primis che la soluzione del conflitto di competenza presuppone la previa qualificazione dell’azione giudiziaria in questione, affrontata in precedenza dalle SS.UU. che hanno ravvisato nel “preavviso di fermo dei beni mobili registrati” un ATTO AUTONOMAMENTE IMPUGNABILE e che in quanto misura pienamente afflittiva “volta a indurre il debitore all’adempimento, pur di ottenerne la rimozione, deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un’azione di accertamento negativo della pretesa dell’esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria” (v. Cass. SS.UU. 15354 del 2015).
Secondo il Collegio, sempre nell’Ordinanza in questione, la disamina dell’iter normativo sul riparto di competenza tra Giudice di Pace e Tribunale Ordinario, in materia di controversie concernenti la irrogazione di sanzioni amministrative passa attraverso una complessa produzione di disposizioni legate alla applicazione dell’art. 205, c. 2, del d.lgs. n.285/1992 (Nuovo Codice della Strada), fino alla previsione recata dall’art. 4, c.1 octies, del D.L. n.151/2003, che ha introdotto il rimedio “alternativo” al Ricorso al Prefetto, consistente nel Ricorso diretto al Giudice di Pace, nel testo ulteriormente modificato dalla Legge n.120/2010 e dal d.lgs. n.150/2011.
Quest’ultima disposizione costituisce oggi l’unico riferimento per la soluzione del problema, limitandosi a prevedere che le opposizioni si propongono dinanzi all’AGO, dovendosi distinguere tra “giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione ex L.689/1981 e giudizio concernente il ricorso proposto ai sensi dell’art. 204 bis del d.lgs. n. 285/1992 in alternativa al Ricorso al Prefetto.
Alla luce delle esposte considerazioni e delle pronunce non sempre coerenti e uniformi della giurisprudenza di legittimità sul punto, il Collegio ha ritenuto necessario chiedere un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Cassazione sulla questione di massima di particolare importanza, relativa alla natura giuridica della competenza del Giudice di pace in materia di sanzioni amministrative irrogate per violazioni delle norme del Codice della Strada.