Il decreto legge n. 244/2016 è approdato alla Camera ampliato dai numerosi emendamenti del Senato e dovrà ottenere la conversione entro il 28 febbraio 2017.
Di rilievo le modifiche ad alcune disposizioni in materia di entrate per gli enti locali.
L’articolo 13, comma 4, nel testo modificato , sposta dal primo luglio al 1° ottobre 2017 l’applicazione dell’art. 2 bis del D.L. n. 193/2016, per effetto del quale, a decorrere da tale data il versamento spontaneo di tutte le entrate comunali, anche non tributarie, andrà effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore, o mediante modello F24, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti stessi, ad eccezione di IMU e TASI che continueranno ad essere versate solo tramite F24 o bollettino postale unico omologato, valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale.
La disposizione è supportata dalla modifica al citato art. 2 bis del D.L. n.193/2016, al quale vengono aggiunte le seguenti parole relative alla sua applicazione
“a decorrere dal primo ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall’Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l’acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell’aggio dovuto nei confronti del predetto gestore”.
Viene precisato che le disposizioni suddette non si applicano ai versamenti effettuati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, di cui all’art.1, comma 3, del D.L. n.193/2016.
Viene inoltre introdotto il comma 4 bis all’articolo 13, con il quale viene disposto che la sospensione degli aumenti delle aliquote dei tributi locali di cui all’art. 1, comma 26 della L. n. 208/2015, non operante per la TARI viene estesa, a decorrere dal 2017, al contributo di sbarco di cui all’art. 4, comma 3 bis, del d.lgs. n. 23/2011.
Restano confermati il termine del 31 marzo per la deliberazione del bilancio preventivo 2017 e del 31 dicembre 2017 per l’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli Comuni.