Il decreto legge n.148/207, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.242 del 16 ottobre 2017, è stata trasmessa all’esame del Senato (AS n. 2942) per la conversione in legge entro il 15 dicembre 2017.
Il provvedimento si compone di 21 articoli e contiene nei 5 articoli del TITOLO I disposizioni in materia fiscale.
L’articolo 1 (estensione della definizione agevolata dei carichi), al comma 1 consente al debitore di effettuare entro il 30 novembre 2017 il pagamento delle rate delle somme dovute per la definizione di cui all’art. 6, comma 3, lettera a), del D.L. n. 193/2016, in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017. In tal modo si riconosce un maggior lasso di tempo per effettuare il pagamento delle somme dovute, evitando di penalizzare con la pesante sanzione dell’inefficacia della stessa definizione i debitori incorsi in errori o disguidi ovvero non in grado di versare le predette rate alle relative scadenze, per temporanea mancanza di liquidità o perché impossibilitati ad utilizzare in compensazione i crediti vantati nei confronti della P.A.
Il comma 2 inserisce nell’articolo 6 del citato D.L. n.193/2016 i commi dal 13 quater e 13 septies che consentono di esercitare nuovamente la facoltà di definizione agevolata ai debitori che non sono stati ammessi in precedenza perché non hanno adempiuto all’onere di pagare tutte le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2016 dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016. Tale facoltà può essere esercitata presentando all’agente della riscossione, entro il 31 dicembre 2017, apposita istanza secondo la modulistica e con le modalità pubblicate sul sito dell’agente della riscossione. Sono fissati altresì i termini di scadenza per i versamenti e l’obbligo di comunicazione al debitore che l’agente della riscossione dovrà rispettare in ordine alla procedura.
Il comma 3 prevede per le Università lo spostamento delle rate scadenti nel mese di novembre 2017 al novembre 2018.
Il comma 4 consente ai debitori di procedere alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, secondo le disposizioni previste nell’art. 6 del D.L. n. 193/2016 per i carichi 2000/2016.
Il pagamento delle somme dovrà essere effettuato in un numero massimo di quattro rate di uguale importo con scadenza nei mesi di luglio, settembre, ottobre 2018 e febbraio 2019 (comma 6). L’agente della riscossione dovrà informare entro il 31 marzo 2018 i debitori dei carichi affidati nel periodo gennaio/settembre 2017 per i quali la cartella non sarà stata notificata entro il 31 dicembre 2017 ed entro il 30 giugno 2018 la comunicazione dell’ammontare complessivo delle somme dovute e di quello delle singole rate (comma 7).
Il comma 10, infine, contiene una deroga al comma 8 dell’art. 6 del D.L. n.193/2016, che stabiliva l’accesso alla definizione agevolata alla regolarità del pagamento delle rate in scadenza al 31 dicembre 2016 nei piani di dilazione in essere ed esso chiarisce che la facoltà di definizione ora prevista può essere esercitata senza che, a tal fine, debbano essere versate le rate dei suddetti piani di dilazione.
L’articolo 2 (Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali), nei commi da 1 a 6 contiene disposizioni per i soggetti che alla data del 9 settembre 2017 avevano la residenza o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti.
L’articolo 3 (Estensione split payment a tutte le società controllate dalla P.A.) Riguarda il meccanismo di scissione dei pagamenti dell’IVA anche alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti che pagano l’imposta ai loro fornitori secondo le regole generali. Ciò vuol dire che le pubbliche amministrazioni, ancorchè non rivestano la qualifica di soggetti passivi dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta che è stata addebitata ai loro fornitori. Con la disposizione di tale articolo 3, il meccanismo della scissione dei pagamenti viene esteso ad ulteriori categorie di società oltre quelle già indicate nella Legge n. 196/2009.
L’articolo 4 (Inventivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo). La norma mira a favorire l’immediata applicazione dell’art. 57 bis del D.L. n. 50/2017 che prevede un credito di imposta alle imprese ed ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sui giornali quotidiani e periodici e sulle radio e televisioni locali.
L’articolo 5 (Sterilizzazione incremento di aliquote IVA e delle accise) prevede la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA previsti per l’anno 2018 dall’articolo 1, comma 718, della Legge n. 190/2014, mediante la riduzione dell’aumento dell’aliquota ridotta con il passaggio dall’11,14 per cento all’11,50 per cento, nonché una parziale sterilizzazione dell’aumento delle accise previsto nel 2019.