Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n.22357/2017 pubblicata il 26/9/2017, hanno ribadito il principio secondo cui tutte le controversie relative alle concessioni di pubblici servizi sono devolute in via esclusiva alla giurisdizione del giudice amministrativo, e ciò vale anche per il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
La questione prospettata alla Suprema Corte trae origine dall’affidamento del servizio di nettezza urbana mediante procedura di gara da parte del Comune di Gallipoli e dal giudizio avviato presso il Tribunale di Perugia dalla soc. GESENU diretto ad ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto di appalto stipulato dal Comune con una società partecipata dal Comune stesso e da un Consorzio di aziende, per inadempimento dell’Amministrazione comunale e per l’accertamento di atti illeciti e di concorrenza sleale. Il Tribunale ebbe a dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, assumendo trattarsi di controversia in materia di pubblici servizi devoluta al giudice amm.tivo, sentenza che venne confermata dalla Corte di Appello di Perugia ed impugnata dalla GESENU per la cassazione della stessa
La Suprema Corte ha richiamato la copiosa giurisprudenza di legittimità formatasi nel tempo che ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo nella materia in forza degli articoli 5-7 della Legge m. 1034/1971 e, successivamente, dell’art. 133, lettera p) del codice proc. amm.vo. È stato anche fatto richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 35/2010 la quale ha definito come segue i confini della giurisdizione esclusiva amministrativa: a) che vi siano coinvolte situazioni giuridiche di diritto soggettivo e/o di interesse legittimo strettamente connesse; b) che il legislatore indichi non blocchi di materie, ma materie determinate; c) che l’amministrazione agisca come autorità, cioè attraverso l’esercizio di poteri espressi sia mediante atti unilaterali ed autoritativi, sia mediante moduli consensuali, nonché mediante comportamenti posti in essere nell’esercizio di un potere pubblico. Il legislatore ha individuato la gestione dei rifiuti tra le materie attinenti alla competenza del giudice amministrativo.
D’altra parte, resta invece attribuita alla competenza del giudice ordinario ogni vertenza che riguardi un rapporto obbligatorio avente ad oggetto la regolamentazione di rapporti meramente patrimoniali del pubblico servizio. Nel caso in esame, l’intento risolutorio e risarcitorio della GESENU si lega al contenuto dell’originario contratto del 1999 ed alle delibere e determinazioni per pretese inadempienze del Comune riconducibili all’azione amministrativa, culminata nella deliberazione di G.M. del 16/12/2001 adottata all’esito della procedura per l’autoannullamento e per la revoca delle precedenti delibere. Ciò fa ritenere il giudizio globalmente riconducibile nella sfera del giudice amministrativo.
Per le suddette ragioni il ricorso è stato respinto.